Ottemperanza del giudicato: esclusa l’astreinte per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 2882 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta accertato che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato e che non è stata fornita la prova dell’avvenuto e integrale adempimento, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice amministrativo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere invece esclusa quando l’applicazione dell’astreinte risulti “manifestamente iniqua”, valutazione che ricorre, tra l’altro, in ragione dell’esiguità del debito e delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, rendendo la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Una docente di sostegno, assunta a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151/2001, in relazione a un periodo di congedo fruito per assistere un soggetto con disabilità grave.
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, aveva riconosciuto alla lavoratrice un’indennità mensile, oltre alla contribuzione figurativa e alla progressione di carriera, per determinati periodi. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per il ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito in giudizio, depositando una nota dell’istituto scolastico circa l’avvenuta trasmissione del decreto di assenza alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come documentalmente provato, e rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme né del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto in sentenza. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere, entro il termine di centoventi giorni, al pagamento e al riconoscimento della contribuzione figurativa e della progressione di carriera, con nomina fin d’ora del Direttore Generale della RTS di Milano come commissario ad acta, in caso di ulteriore inottemperanza.
La domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per il ritardo è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’astreinte non può essere applicata quando risulti “manifestamente iniqua”, in presenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, il TAR ha valorizzato le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio, nonché l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate nell’importo di € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.