Ottemperanza al giudicato civile e pignoramento esattoriale del credito (TAR Piemonte n. 878 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che, prima di corrispondere un credito portato da un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ne sospende il pagamento ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e poi lo versa all’agente della riscossione in esecuzione dell’ordine contenuto nell’atto di pignoramento ex art. 72 bis del medesimo d.P.R. n. 602/1973 non può essere considerata inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla sentenza civile. Ne consegue il venir meno del presupposto dell’inadempimento e il rigetto del ricorso per ottemperanza proposto ex artt. 112 e ss. c.p.a., a prescindere dall’eventuale opponibilità dell’atto di pignoramento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi legali, a titolo di indennità risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Formatosi il giudicato, la creditrice ha introdotto davanti al TAR Piemonte il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

Il Ministero si è costituito e ha resistito, deducendo di aver verificato ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 l’esistenza di debiti erariali della creditrice, di aver sospeso il pagamento e di averlo eseguito in favore dell’agente della riscossione. La causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, sulle note scritte delle parti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale documentata dal Ministero: le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973, l’esito positivo per l’esistenza di cartelle esattoriali non pagate, la conseguente sospensione del pagamento e, infine, il versamento delle somme all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, destinataria dell’ordine contenuto nell’atto di pignoramento ex artt. 72 bis e 48 bis del d.P.R. n. 602/1973.

La norma richiamata impone alle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente per cartelle notificate di importo almeno pari a tale soglia e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione. L’art. 72 bis, a sua volta, consente all’atto di pignoramento di crediti del debitore verso terzi di contenere, in luogo della citazione, l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario fino a concorrenza del credito azionato.

Il Tribunale ha qualificato tale meccanismo come forma speciale di esecuzione presso terzi, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l’intervento del giudice dell’esecuzione quando al comando segua l’adempimento del terzo pignorato, il quale produce immediato effetto satisfattivo del credito. Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 23355 del 2025, unitamente ad altri precedenti di legittimità.

Da qui la regola di diritto: l’amministrazione che abbia prima sospeso il pagamento ex art. 48 bis e poi versato le somme all’agente della riscossione in ottemperanza all’ordine di pignoramento non può ritenersi inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sentenza civile, e ciò a prescindere dall’eventuale opponibilità dell’atto di pignoramento dinanzi al giudice competente, nelle forme e nei limiti dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, come ridefiniti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 114/2018. Venuto meno il presupposto dell’inadempimento, il ricorso in ottemperanza è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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