Contributi AGCOM 2024 illegittimi per inversione dell’ordine logico nella stima dei costi (TAR Lazio n. 655 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’AGCOM determina il contributo dovuto dagli operatori delle comunicazioni elettroniche è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando il fabbisogno del settore non risulta dalla sommatoria dei costi delle singole funzioni regolatorie finanziabili, ma da un’allocazione pro quota del budget complessivo dell’Autorità sulle risorse umane. L’art. 16 della direttiva UE 2018/1972 e l’art. 16 del codice delle comunicazioni elettroniche impongono un ordine logico-sequenziale vincolato: individuare le attività riconducibili alle tre macro-aree finanziabili, esplicitarne le ragioni, quantificarne analiticamente i costi in forma disaggregata e solo all’esito determinare il prelievo. L’inclusione dei costi di funzionamento e l’esclusione dei ricavi riversati e dei ricavi da vendita di apparati in offerta bundle non integrano vizi di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 276/23/CONS con cui l’Autorità ha determinato il contributo dovuto per il 2024 dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, unitamente alla connessa delibera n. 284/23/CONS sul modello telematico di versamento e, quale atto presupposto, alla delibera n. 268/23/CONS di approvazione del rendiconto 2022.
Davanti al giudice amministrativo la ricorrente ha prospettato sei motivi di censura, contestando l’illegittimità derivata dall’atto presupposto, la carenza motivazionale della nuova stima del fabbisogno, l’inclusione nella base imponibile dei ricavi riversati e dei ricavi da vendita di apparati, l’assenza di cofinanziamento statale e l’inidoneità del modello telematico a consentire le deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro unionale. L’art. 16 della direttiva UE 2018/1972 consente di imporre agli operatori soltanto diritti amministrativi destinati a coprire i costi riconducibili a tre categorie tipizzate di attività. Come chiarito dall’ordinanza della Corte di giustizia 29 aprile 2020, causa C-399/19, il contributo è legittimo solo in presenza di un nesso diretto, specifico e dimostrabile tra costi e attività finanziate.
Su questa base il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 6828 del 2023, che ha prescritto l’individuazione preventiva delle attività finanziabili, l’esplicitazione delle ragioni della loro riconduzione alla norma unionale, la rendicontazione analitica e disaggregata dei costi e, per le funzioni trasversali, un meccanismo di imputazione pro quota. La successiva sentenza n. 10635 del 2023 ha precisato che l’Autorità non può partire dal fabbisogno complessivo per ripartirlo percentualmente tra settori e strutture.
Calati questi principi sulla delibera 2024, il Collegio rileva che l’Autorità ha formalmente elencato le tre macro-aree CE-1, CE-2 e CE-3, ma non ha tradotto l’elenco in una rigorosa quantificazione dei costi delle singole attività. La Relazione distingue strutture core e non core, stima 97,8 e 60,1 FTE, redistribuisce le unità tra le macro-aree e applica un costo medio onnicomprensivo per FTE di circa 250.000 euro, moltiplicandolo per le unità imputate al settore.
Il metodo è forfettario: muove dal budget complessivo dell’Autorità e non dai costi delle funzioni regolatorie. Manca qualsiasi criterio che giustifichi quel volume di forza lavoro per ciascuna attività; le funzioni trasversali non sono accompagnate da un meccanismo di imputazione verificabile; le spese per beni e servizi sono indicate in un importo complessivo senza disaggregazione. L’inversione dell’ordine logico-sequenziale determina un difetto di istruttoria e di motivazione che inficia la determinazione contributiva e impone all’Autorità di rideterminarsi.
Le restanti censure sono respinte. Quanto ai ricavi riversati, il divieto di doppia imposizione opera solo quando la medesima imposta colpisce il medesimo presupposto in capo al medesimo soggetto: nella specie differiscono i soggetti passivi e le voci contabili assoggettate. Quanto ai ricavi da vendita di apparati in offerta bundle, la commercializzazione non avviene in un mercato separato e l’art. 98-noviesdecies del codice delle comunicazioni elettroniche estende le tutele a tutti gli elementi del pacchetto. Quanto all’assenza di contributo statale, l’art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 non impone alcuna quota minima a carico dello Stato.
Nota della Redazione
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