Tempi aggiuntivi concorso e quesiti errati: requisiti e sindacato (TAR Lazio n. 14365 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici, la concessione dei tempi aggiuntivi al candidato con disabilità è subordinata alla produzione della documentazione sanitaria prescritta dal bando, dovendosi ritenere legittimo il diniego opposto dalla commissione in assenza della dichiarazione della commissione medico-legale dell’ASL o di equivalente struttura pubblica. La clausola di bando che richiede tale documentazione non è irragionevole, considerato il congruo lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando e lo svolgimento delle prove. I quesiti a risposta multipla formulati dalla commissione, ove si rivelino corretti e non ambigui, non sono sindacabili in sede di legittimità, essendo il relativo giudizio espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il Fatto
Una candidata partecipava alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando n. 290773 dell’11 luglio 2025. All’esito della prova scritta, la ricorrente conseguiva un punteggio di 20,1 punti, inferiore alla soglia minima di idoneità fissata in 21/30, e non veniva inclusa nella graduatoria dei vincitori per la Direzione Regionale Lombardia. Avverso tale esito, la candidata proponeva ricorso deducendo, da un lato, l’illegittima mancata concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, richiesti in ragione della propria disabilità certificata; dall’altro, l’erroneità e l’ambiguità di quattro quesiti del questionario somministratole, che avrebbero determinato un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti, che hanno dedotto l’irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza del termine di impugnazione. L’eccezione è stata respinta: il ricorso, notificato il 5 gennaio 2026, doveva ritenersi tempestivo, in quanto il termine di decadenza, decorrente dal 4 novembre 2025, scadeva il 3 gennaio 2026, e tale data, coincidendo con un sabato, comportava la proroga di diritto al primo giorno non festivo successivo ai sensi dell’art. 52, commi 3 e 5, c.p.a. Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, avendo la ricorrente chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, con conseguente adempimento dell’incombente.
Nel merito, quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato l’art. 20 della legge n. 104/1992 e l’art. 16 della legge n. 68/1999, rilevando che la concessione dei tempi aggiuntivi è subordinata alla necessità degli stessi in relazione allo specifico handicap, da comprovare mediante accreditato accertamento medico. Il bando di concorso, in conformità a tali disposizioni, prescriveva la produzione di una dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La ricorrente, avendo allegato esclusivamente documentazione medica rilasciata da medico privato, non aveva ottemperato a tale prescrizione. Il Tribunale ha pertanto ritenuto legittima la determinazione della commissione, escludendo altresì la lamentata irragionevolezza della clausola di bando, considerato il congruo termine di oltre tre mesi intercorso tra la pubblicazione del bando e lo svolgimento delle prove, nel quale la candidata avrebbe potuto attivarsi per acquisire la documentazione richiesta.
Con riguardo ai motivi relativi alla presunta erroneità dei quesiti, il Tribunale ha esaminato singolarmente le quattro censure, ritenendole tutte infondate. In particolare, il quesito n. 37, relativo alla trascrizione del contratto preliminare immobiliare, è stato ritenuto corretto, essendo la risposta indicata dalla commissione coerente con l’art. 2645-bis c.c.. Il quesito n. 44, concernente le rilevazioni estimative rispetto ai delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele, è stato giudicato in linea con l’art. 5 del d.lgs. n. 173/2024, che ha sostituito il previgente art. 7 del d.lgs. n. 74/2000. Il quesito n. 45, sulla distinzione tra oggetto e presupposto del rapporto giuridico d’imposta, è stato ritenuto non ambiguo, essendo l’oggetto identificabile nella ricchezza colpita dal tributo. Infine, il quesito n. 66 sulla compensazione orizzontale è stato giudicato corretto, in quanto la risposta esatta, riferita alla compensazione tra crediti e debiti tributari entro certi limiti, risultava l’unica coerente con la disciplina normativa. In ragione dell’accertata infondatezza dei primi cinque motivi, il Tribunale ha dichiarato assorbito il sesto motivo, relativo alla parziale pubblicazione degli elenchi dei vincitori, difettando l’interesse della ricorrente allo scrutinio.
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