Sanzioni amministrative accessorie estranee al patto ex art. 444 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VI n. 28119 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dall’art. 222 cod. str., pur qualificate come sanzioni amministrative punitive e soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali, non rientrano nel contenuto del patto che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il legislatore, nel novellare la disciplina con il d.lgs. n. 150 del 2022, ha previsto solo la possibilità di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, senza estendere il patto al contenuto e alla durata delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie. Ne consegue che tali sanzioni non sono nella disponibilità delle parti e il giudice non può ometterne l’applicazione sul presupposto, errato, che si tratti di pene accessorie.
Il Fatto
Il Tribunale di Forlì, con sentenza dell’01.07.2024, ha applicato la pena su richiesta delle parti nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 189 cod. pen. e art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992, omettendo di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione della sanzione amministrativa, sul presupposto che l’accordo fosse subordinato alla sospensione condizionale della pena e all’esclusione delle pene accessorie. Il ricorrente evidenzia che il giudice ha erroneamente qualificato la sospensione della patente come pena accessoria, mentre si tratta di sanzione amministrativa obbligatoria, il cui potere discrezionale attiene solo alla determinazione della durata. Non essendo stata oggetto del patto, l’omessa applicazione sarebbe impugnabile secondo le regole ordinarie.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla qualificazione giuridica della sospensione della patente. Richiamando la Corte costituzionale n. 68 del 2021, la Corte ha ricordato che le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 222 cod. str. hanno natura convenzionalmente penale. Tuttavia, diversamente dal previgente art. 91 cod. str. — che, secondo le Sezioni unite n. 2246 del 19.12.1990, Capelli, non qualificava espressamente revoca e sospensione come sanzioni amministrative — l’art. 222 cod. str. vigente contiene tale qualifica esplicita.
Ne deriva che la volontà legislativa è nel senso che si tratti di sanzioni amministrative punitive, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali (Sez. IV n. 48556 del 14.11.2023, Coppolaro). Il Tribunale ha quindi errato nel qualificarle come pene accessorie.
Su questa base la Corte si è interrogata se, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie possa essere oggetto dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. La risposta è negativa. Il legislatore, consapevole dell’esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo, non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto: si è limitato a consentire che imputato e pubblico ministero chiedano di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, senza prevedere che contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie possano entrare a far parte dell’accordo.
Si tratta dunque di sanzioni che non sono nella disponibilità delle parti. Il Tribunale non avrebbe potuto omettere di applicare la sospensione della patente sul presupposto che fosse una pena accessoria. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Forlì per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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