Raddoppio dei termini d’accertamento escluso per IRAP; ius superveniens per operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 17959 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128/2015 e alla legge n. 208/2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esercizio dell’azione penale. Detto raddoppio non opera, invece, ai fini IRAP, atteso che la disciplina di tale tributo non è presidiata da sanzioni penali e le relative violazioni sono assistite solo da sanzioni amministrative. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, quale ius superveniens applicabile anche d’ufficio se più favorevole, esclude dalla formazione del reddito i componenti positivi direttamente afferenti a costi non dedotti, gravando sul contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei ricavi cd. correlati.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, quale amministratore di fatto di una società cooperativa, un avviso di accertamento per l’anno 2007, con il quale recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA e irrogava sanzioni. L’atto impositivo, emesso in regime di raddoppio dei termini, era fondato sugli esiti di una verifica della Guardia di Finanza che aveva evidenziato un sistema fraudolento di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettavano le doglianze del contribuente, il quale proponeva quindi ricorso per cassazione articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso limitatamente alla ripresa ai fini IRAP. Ha ricordato che il raddoppio dei termini scatta in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia per i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 e che, nel regime previgente alle modifiche del 2015, esso prescinde dall’effettiva presentazione della denuncia, essendo sufficienti seri indizi di reato. Tale presupposto, tuttavia, non è configurabile per l’IRAP, imposta sul valore della produzione non presidiata da sanzioni penali, sicché il rinvio alle norme sull’accertamento delle imposte sui redditi non comporta l’automatica estensione dell’art. 43 citato. Il giudice di merito dovrà quindi procedere alla rideterminazione dell’imponibile.
Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati infondati. La notifica dell’avviso al contribuente in proprio, quale amministratore di fatto, è legittima in quanto egli era chiamato a rispondere del comportamento evasivo. Quanto alle sanzioni, l’art. 7 d.l. n. 269/2003 non opera quando l’amministratore, anche di fatto, ha agito nel proprio esclusivo interesse usando la società come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti, dovendosi applicare la regola generale della responsabilità della persona fisica autore dell’illecito.
Il terzo motivo è infondato: l’amministratore di fatto, che si è ingerito nella gestione, ha l’obbligo di conoscere l’andamento della società e non può dolersi della mancata notifica del processo verbale di constatazione, essendo peraltro l’avviso adeguatamente motivato per relationem con riproduzione del contenuto essenziale.
Il quinto motivo è stato rigettato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., essendo escluso il sindacato di legittimità sul mero difetto di sufficienza o sulla contraddittorietà della motivazione.
Infine, il sesto motivo è stato accolto. La Corte ha cassato la sentenza per non aver verificato l’applicabilità dell’art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 16/2012, quale ius superveniens più favorevole rilevabile d’ufficio, né operato la distinzione tra operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali opera la sola indeducibilità dei costi, e operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali i componenti positivi correlati ai costi non dedotti non concorrono alla formazione del reddito, gravando sul contribuente il relativo onere probatorio. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.