Sanzioni all’amministratore di fatto della società esterovestita e diniego di definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 25996 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La gestione uti dominus di una società di capitali interposta determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione in capo all’interponente del reddito d’impresa e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito formalmente attribuito all’ente. Ai fini sanzionatori non viene allora in rilievo il rapporto fiscale proprio della persona giuridica, ma quello direttamente riferibile all’interponente: la fattispecie resta estranea all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, ancorché formalmente commesse dall’ente collettivo, sono ricondotte all’attività del gestore. Non è decisivo stabilire se il soggetto operante dietro la società sia amministratore formale o di fatto. L’obbligo di motivazione rafforzata ex art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997 non impone una replica atomistica a ogni deduzione, ma richiede che le ragioni del rigetto siano identificabili e controllabili, in proporzione alla specificità delle difese. La sola definitività dell’avviso di accertamento per mancata impugnazione non integra la definizione del rapporto richiesta dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate irrogava al contribuente, nella prospettata qualità di amministratore di fatto di una società sammarinese ritenuta esterovestita, una sanzione pecuniaria di importo rilevante, muovendo da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Secondo l’Ufficio, la società, formalmente avente sede nella Repubblica di San Marino, avrebbe operato in Italia attraverso un sito di commercio elettronico e strutture riconducibili al contribuente, individuato quale dominus del sistema.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, impugnando nel medesimo atto anche il provvedimento di diniego della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte esclude la dedotta nullità dell’atto di irrogazione. L’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997 configura una garanzia specifica del procedimento sanzionatorio: la motivazione deve dare conto dell’effettiva considerazione delle ragioni difensive, ma non impone una replica atomistica a ogni proposizione del contribuente. La consistenza dell’apparato giustificativo va commisurata al grado di specificità delle deduzioni, sicché una contestazione meramente assertiva può essere disattesa mediante il richiamo univoco agli elementi già esposti nell’atto di contestazione e negli atti presupposti conosciuti dall’interessato (Cass. 20 agosto 2024, n. 23167). Nella specie, la deduzione si esauriva nella mera negazione della qualità attribuita, senza fatti alternativi o riscontri idonei a infirmare il quadro contestato.

Sul secondo motivo, la Corte nega la configurabilità della motivazione apparente. La sentenza è nulla, per error in procedendo, solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). La pronuncia impugnata espone in modo intellegibile la ratio decidendi, individuandola nel ruolo centrale del contribuente nel circuito commerciale. La doglianza, sotto la veste della nullità, mira in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Sul terzo motivo, la Corte esclude l’ampliamento del thema decidendum e la violazione dell’art. 112 c.p.c. Il riferimento al contribuente quale unico beneficiario delle violazioni non nega l’esistenza della società, ma esprime la valutazione circa l’effettiva signoria esercitata sulle risorse e sulle attività formalmente facenti capo all’ente. È tale dato a fondare la gestione uti dominus e l’interposizione regolata dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 25 luglio 2022, n. 23231; Cass. 27 agosto 2025, n. 23987).

Sul quarto motivo, la Corte esclude l’omessa pronuncia sull’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003: la statuizione implicita di rigetto è logicamente incompatibile con la tesi difensiva. Sul quinto motivo, proposto in via subordinata, la Corte chiarisce che la società interposta conserva la propria soggettività giuridica. Ciò che rileva è se il rapporto fiscale faccia capo all’ente oppure, per effetto dell’interposizione, al soggetto che ne abbia gestito le attività uti dominus. La riferibilità delle sanzioni all’interponente discende dalla diversa imputazione soggettiva del rapporto tributario, con conseguente inapplicabilità dell’art. 7 cit.

Sull’autonoma censura avverso il diniego di definizione agevolata, la Corte distingue la definizione del rapporto tributario dalla mera definitività dell’avviso di accertamento per mancata impugnazione. Quest’ultima rende incontestabile la pretesa, ma non implica il pagamento del tributo né altra modalità satisfattiva. Il diniego è confermato e il ricorso rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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