La prova presuntiva dell’abuso di informazioni privilegiate non richiede l’individuazione dell’informatore (Cass. civ. Sez. 2 n. 18826 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis d.lgs. n. 58/1998, l’elemento soggettivo del reato di insider trading non richiede l’individuazione della fonte informativa, essendo sufficiente l’oggettivo possesso dell’informazione privilegiata e il suo utilizzo per compiere operazioni su strumenti finanziari. La fattispecie non richiede infatti un collegamento causale tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatore qualificato, ma il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’operazione compiuta. In materia di prova presuntiva, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 c.c. è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge solo quando questi pervenga al giudizio sulla sussistenza dei requisiti violando il corretto metodo di valutazione.
Il Fatto
La Consob aveva accertato che il contribuente, venuto a conoscenza di un’informazione privilegiata riguardante l’accordo di vendita delle azioni di una società quotata a un prezzo superiore a quello di mercato, aveva acquistato per proprio conto un rilevante numero di azioni della medesima società nel periodo compreso tra maggio e agosto 2016. L’Autorità aveva quindi applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 e la sanzione interdittiva accessoria di tre mesi, oltre alla confisca dei beni fino a euro 9.174,00, ai sensi dell’art. 187-ter, comma 1, d.lgs. n. 58/1998.
L’interessato aveva proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, negando di essere venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate e di averle utilizzate. La Corte territoriale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che la configurabilità dell’illecito non postulasse l’individuazione della fonte informativa, ma richiedesse semplicemente l’utilizzo della notizia di cui il trasgressore fosse venuto oggettivamente in possesso. La sussistenza della violazione era stata provata da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, tra cui il timing delle operazioni e la circostanza che gli acquisti fossero iniziati subito dopo che i soci di maggioranza avevano appreso l’intenzione dell’acquirente di rilevare l’intero capitale sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che tale norma è violata soltanto quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, mentre nel caso di specie la censura concerneva la valutazione delle prove, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2729 c.c., la Corte ha precisato che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il sindacato di legittimità è ammesso solo per vizio di sussunzione, quando il giudice pervenga al giudizio sulla sussistenza dei requisiti violando il corretto metodo di valutazione, che impone di applicare il ragionamento probabilistico per la gravità, di stimare il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto per la precisione e di mettere in relazione ogni indizio con tutti gli altri per la concordanza.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse indicato in motivazione plurime circostanze di carattere oggettivo a fondamento della prova presuntiva, e non meri sospetti come sostenuto dal ricorrente. Oltre al timing delle operazioni, la sentenza impugnata aveva valorizzato la mancanza di ulteriore operatività di borsa nel periodo considerato, l’assenza di mezzi finanziari da investire (tanto da richiedere un prestito a un amico, restituito maggiorato di interessi subito dopo il realizzo della plusvalenza) e la breve durata dell’investimento.
La Corte ha infine ribadito il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di abuso di informazioni privilegiate l’espressione “informazione” va intesa quale “conoscenza”, indipendentemente dalla circostanza che sia stata conseguita da una comunicazione da parte di altri. La fattispecie non richiede un collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari. L’inserimento del soggetto nella rete di vendita della società e i suoi rapporti con alcuni azionisti di rilievo erano stati valutati dalla Corte territoriale solo come possibili fonti di trasmissione della notizia, senza attribuire loro valore probatorio autonomo. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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