Sanzioni ai giochi: responsabilità principale dell’ente e solidarietà del rappresentante legale (Cass. civ. Sez. 2 n. 14283 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per la violazione del divieto di partecipazione di minori agli apparecchi e giochi d’azzardo, l’art. 24, comma 22, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011, nel prevedere che, qualora titolare del punto di offerta del gioco sia una società, le sanzioni si applichino all’ente e il rappresentante legale sia obbligato in solido al pagamento, configura una deroga espressa al principio di cui all’art. 6 l. n. 689/1981, che disciplina la responsabilità solidale della persona giuridica con l’autore della violazione. Ne consegue che la società, nella sua qualità di titolare dell’esercizio commerciale, è responsabile principale dell’illecito amministrativo, mentre il legale rappresentante è obbligato in solido, senza che rilevi l’assenza di una dichiarazione di deroga esplicita da parte del legislatore. La legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della società quale trasgressore principale non è preclusa da ragioni di ordine sistematico o costituzionale, atteso che il principio di personalità della responsabilità amministrativa non impedisce al legislatore di individuare, con norme speciali, centri di imputazione diversi dalla persona fisica autrice materiale dell’illecito. Inoltre, in materia di sanzioni amministrative, i vizi formali del verbale di accertamento non comportano la nullità dell’atto ove questo abbia comunque garantito al destinatario la conoscenza degli estremi essenziali della violazione e la possibilità di esercitare il diritto di difesa, non essendo consentito dedurre una lesione del contraddittorio in assenza di allegazione di specifiche difese sostanziali che avrebbero potuto essere proposte.
Il Fatto
Con ordinanza-ingiunzione del 23 agosto 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ingiungeva alla società, titolare di un’agenzia di scommesse sportive, e al suo legale rappresentante il pagamento della somma di euro 8.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, per aver consentito la presenza di due minori intenti a giocare presso il locale, in violazione dell’art. 24, comma 20, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012. La società e il legale rappresentante proponevano opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 22 e ss. l. n. 689/1981 dinanzi al Tribunale di Milano, che accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza per l’erronea indicazione della società come trasgressore principale e del legale rappresentante come obbligato in solido. La Corte d’Appello di Milano, investita del gravame proposto dall’Agenzia, riformava la sentenza e confermava l’ordinanza-ingiunzione, ritenendo la società responsabile principale della violazione in base al disposto dell’art. 24, comma 22, d.l. n. 98/2011, che deroga al principio generale di cui all’art. 6 l. n. 689/1981. Avverso tale sentenza, la società e il legale rappresentante proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, ha anzitutto disatteso il primo motivo concernente la dedotta violazione dell’art. 24, commi 20, 21 e 22, d.l. n. 98/2011. Il Collegio ha rilevato come la norma, nel suo tenore letterale, stabilisca che, nell’ipotesi in cui il titolare dell’esercizio commerciale sia una società, le sanzioni si applicano alla società stessa e che il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento. Tale previsione, seppur priva di una dichiarazione derogatoria espressa, inverte il rapporto tra obbligato principale e obbligato in solido rispetto a quanto previsto dall’art. 6 l. n. 689/1981, operando come lex specialis rispetto alla norma generale. La Corte ha inoltre precisato che il principio di personalità della responsabilità amministrativa non preclude al legislatore di individuare, tramite norme speciali, centri di imputazione diversi dalla persona fisica autrice dell’illecito, laddove l’attività da cui deriva la violazione sia esercitata tramite la struttura organizzativa dell’ente nell’interesse di quest’ultimo.
In ordine al secondo motivo, concernente la nullità del verbale di contestazione per vizi formali, la Corte ha richiamato il principio per cui il verbale di accertamento, al di fuori delle violazioni del codice della strada, non incide direttamente sulla situazione giuridica del presunto contravventore, essendo destinato esclusivamente a contestare il fatto e a segnalare la facoltà del pagamento in misura ridotta. La validità della contestazione è condizionata unicamente alla sua idoneità a portare a conoscenza del trasgressore gli estremi essenziali della violazione e a garantirne il diritto di difesa, sicché i vizi meramente formali non assumono rilevanza se non abbiano in concreto impedito l’esercizio di difese sostanziali. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come gli appellati non avessero allegato né provato la concreta lesione del diritto di difesa derivante dai vizi lamentati, né avessero proposto all’amministrazione la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’art. 17 l. n. 689/1981.
La Corte ha, infine, rigettato anche il terzo motivo, concernente l’asserita violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del motivo di appello relativo alla lesione del diritto di difesa per mancata audizione del legale rappresentante in sede amministrativa. Il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse espressamente pronunciata sulla questione, correttamente escludendo una lesione del contraddittorio in assenza di specifiche difese che il ricorrente avrebbe potuto far valere. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e dell’ulteriore somma equitativa ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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