Imposta sulla pubblicità e insegne del concessionario autostradale in regime di monopolio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15498 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta sulla pubblicità, ai sensi degli artt. 5 e 12 d.lgs. n. 507/1993, grava su qualunque messaggio pubblicitario attuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche che, per il luogo in cui è situato o per le sue caratteristiche strutturali, sia oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indefinito di possibili fruitori il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa. La natura pubblicitaria del messaggio prescinde dalla finalità reclamistica o propagandistica e dall’intento soggettivo di chi vi ricorra, essendo sufficiente l’attitudine alla divulgazione della riconoscibilità dell’impresa. Ne consegue che la condizione di monopolista indiretto del contribuente, il quale svolge il servizio su concessione senza concorrenza, non esclude il presupposto impositivo: l’art. 6 d.lgs. n. 507/1993 non pone alcuna esclusione basata sulla natura o qualità del soggetto passivo, ivi inclusa la natura di organismo di diritto pubblico.
Il Fatto
La società, concessionaria autostradale, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali il Comune aveva assoggettato ad imposta sulla pubblicità due insegne non luminose, di dimensioni superiori a cinque metri quadrati, collocate sulla palazzina adibita a centro servizi di sua proprietà, ubicata in prossimità del casello autostradale.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi della società, ma la Commissione Tributaria Regionale, adita dal Comune, riformava le sentenze di primo grado. La società concessionaria proponeva quindi ricorso per cassazione, in via cumulativa, avverso le due sentenze d’appello, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso due sentenze distinte. Ha rammentato che l’impugnazione con unico atto di più pronunce è consentita quando esse siano state emesse tra le medesime parti nell’ambito dello stesso procedimento o, nel processo tributario, quando i giudizi, pur formalmente distinti in quanto relativi a diverse annualità, attengano al medesimo rapporto d’imposta e dipendano integralmente dalla soluzione di un’identica questione di diritto comune, suscettibile di dar vita a giudicato rilevabile d’ufficio. Nella specie, la comunanza della questione sulla natura delle insegne ha giustificato l’ammissibilità del ricorso.
Nel merito, la Corte ha esaminato la censura con cui la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo la carenza del presupposto impositivo per l’assenza di finalità pubblicitaria. Ha osservato che l’art. 12 del medesimo decreto assoggetta le insegne ad imposta in termini generali, salve le ipotesi di esonero dell’art. 17, non ricorrenti nel caso di specie.
Quanto all’art. 5, la Corte ha ribadito che il presupposto impositivo è ravvisabile ogni qualvolta il messaggio, per ubicazione, caratteristiche strutturali o modalità d’uso, sia oggettivamente idoneo a far conoscere il nome o l’attività dell’impresa ad un numero indefinito di potenziali utenti. Tale attitudine prescinde dall’intento soggettivo dell’utilizzatore del mezzo e dall’eventuale funzione reclamistica del messaggio.
La Corte ha quindi escluso la decisività della circostanza del monopolio indiretto, affermando che la natura pubblicitaria non presuppone necessariamente una finalità concorrenziale, ma la mera attitudine alla divulgazione e al consolidamento della riconoscibilità dell’impresa. Ha altresì ritenuto inammissibile la questione relativa alla natura di organismo di diritto pubblico della società, mai sollevata nei giudizi di merito, rilevando comunque che l’art. 6 d.lgs. n. 507/1993 non introduce esclusioni soggettive per chi eserciti attività economica. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.