Mutamento giurisprudenziale e giudicato cautelare: superabile la preclusione (Cass. pen. Sez. VI n. 2717 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La preclusione propria del giudicato cautelare, avendo natura e funzione diverse dalla cosa giudicata, è superabile non solo quando il mutamento giurisprudenziale derivi da un intervento delle Sezioni Unite, ma anche quando consegua al normale esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, specie se finalizzato a garantire il rispetto di diritti fondamentali. All’imputato libero al momento dell’emissione dell’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare non è opponibile quella sospensione, poiché egli non ha interesse, né titolo, a impugnarla. Ne deriva che il mutato diritto vivente incide sul calcolo del termine di fase e può condurre alla declaratoria di perdita di efficacia della misura.

Il Fatto

Il procedimento trae origine da una misura di custodia cautelare in carcere applicata nel 2018 per reati in materia di armi, stupefacenti ed estorsione, poi seguita da condanna anche per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Dopo la condanna, la Corte d’appello ha dichiarato decorsi i termini di fase per i reati satellite e applicato gli arresti domiciliari per il reato associativo, per il quale in precedenza non era stata emessa misura.

In sede di rinvio il Tribunale del riesame, retrodatando l’ordinanza applicativa, ha ricalcolato il termine di fase in anni due, sul presupposto che la sospensione disposta per particolare complessità ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. spiegasse effetti anche verso l’imputato all’epoca libero. Sopravvenuto il diverso indirizzo della sentenza Parrotta, la Corte d’appello, con decisione confermata dal Tribunale del riesame, ha dichiarato cessati gli effetti della misura per decorrenza dei termini. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo la violazione degli artt. 309, 310, 311 e 649 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il ricorrente fonda l’impugnazione unicamente sull’efficacia preclusiva del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del 16/12/2021, non impugnata, e richiama la sentenza delle Sezioni Unite Librato, secondo cui il mero sopravvenire di una pronuncia della Cassazione con indirizzo diverso non rimuove quella preclusione.

La Corte rileva che il ricorrente non si confronta con l’argomento decisivo dell’orientamento Parrotta: l’imputato libero al momento dell’emissione dell’ordinanza di sospensione non ha interesse a impugnarla, né può farlo successivamente, non trovando applicazione la disciplina del latitante di cui all’art. 309, comma 2, cod. proc. pen. richiamato dall’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. Egli sarebbe di fatto privato del diritto di far valere l’insorgenza del proprio interesse.

Sul piano generale, la Corte distingue tra cosa giudicata e preclusione cautelare, di portata più modesta e limitata allo stato degli atti. Richiama le Sezioni Unite Beschi, che, in tema esecutivo, hanno incluso nel concetto di nuovo elemento di diritto anche il mutamento giurisprudenziale divenuto diritto vivente, specie a seguito di intervento delle Sezioni Unite, e hanno affermato la recessività della preclusione di fronte alla tutela dei diritti fondamentali.

Tale portata generale trascende l’ambito esecutivo e si estende al giudicato cautelare, che ne condivide la natura di mera preclusione. Se la sentenza impone di rimuovere la preclusione quando il mutamento deriva dalle Sezioni Unite, non esclude che analoga rimozione operi quando consegue al normale esercizio della funzione nomofilattica, come correttamente ritenuto dal Tribunale.

Nel caso concreto la sentenza Parrotta è stata pronunciata nei confronti di un coimputato nel medesimo procedimento, che ha visto dichiarata la perdita di efficacia della misura: evitare una disparità di trattamento lesiva dell’art. 3 Cost. impone la medesima soluzione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 304 c.p.p.

Tutte le 40 sentenze sull'art. 304 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *