Sgombero per inagibilità: la scheda FAST non prova il pericolo (TAR Abruzzo n. 228 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e art. 14 l. n. 225/1992 postula l’accertamento concreto di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. La scheda FAST costituisce una valutazione temporanea e speditiva, basata su analisi visiva, e non una verifica di idoneità statica: essa non può fondare da sola l’inibitoria sine die dell’uso dell’edificio. Il Comune che intenda disporre lo sgombero deve previamente acquisire gli esiti delle più articolate verifiche di agibilità (AEDES), non essendo l’adozione dell’ordinanza un atto dovuto. L’ordinanza che ometta di menzionare il pericolo e si limiti a richiamare l’esito “non utilizzabile” della scheda FAST è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un appartamento compreso in un più ampio aggregato edilizio sito nel Comune di Santo Stefano di Sessanio. Impugna l’ordinanza sindacale con cui è stato disposto lo sgombero di parte dell’aggregato, unitamente alla scheda FAST redatta dal Dipartimento della Protezione Civile.
Deduce errore di fatto e difetto di istruttoria: lo sgombero avrebbe riguardato un immobile diverso da quello dichiarato non utilizzabile, il sopralluogo sarebbe stato richiesto per altro edificio e le verifiche di agibilità non avrebbero evidenziato danni. Chiede dispersi CTU sullo stato di agibilità. Resiste il Comune, sostenendo la natura vincolata del provvedimento, e la Presidenza del Consiglio, che eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente l’estromissione del Dipartimento della Protezione Civile, poiché la domanda ha ad oggetto un provvedimento adottato dal Sindaco nell’esercizio di una competenza esclusiva. Non dà luogo alla CTU, essendo la causa decidibile sulle allegazioni documentali.
Nel merito, il Tribunale ritiene irrilevante che il procedimento sia stato avviato su istanza di soggetto diverso dal proprietario: il procedimento di verifica su istanza del proprietario è finalizzato all’erogazione del contributo ed è distinto da quello concluso con il provvedimento impugnato, avviato d’ufficio nell’esercizio del potere straordinario di ordinanza. Parimenti irrilevante è che il sopralluogo fosse stato richiesto per altro edificio, poiché la scheda FAST menziona tra gli immobili non utilizzabili quello della ricorrente.
Sul piano sostanziale, la Corte rileva che l’ordinanza richiama esclusivamente la scheda FAST, che assegna l’esito “non utilizzabile” ai civici interessati senza alcuna motivazione, e non menziona alcuna situazione di pericolo. La stessa Presidenza del Consiglio, nella relazione depositata, chiarisce che la scheda FAST “non è una verifica di idoneità statica”. Il Comune, dunque, ha presupposto il pericolo senza accertarlo concretamente. Lo stesso ente, con nota del 31.7.2017, ammette di aver richiesto i più articolati sopralluoghi AEDES per l’attribuzione dell’esito di inagibilità.
Solo un esito di inagibilità, conseguibile mediante le verifiche di idoneità statica che il Comune avrebbe dovuto disporre in fase istruttoria, avrebbe potuto giustificare l’inibitoria imposta sine die. Né l’adozione dell’ordinanza costituisce atto dovuto ai sensi della Circolare UCTERAG16/0073056 del 28/12/2016: quanto più generico è l’esito dei sopralluoghi, tanto maggiore è lo spazio discrezionale del Comune. L’esito rende doveroso solo l’avvio del procedimento d’urgenza, non costituendo presupposto istruttorio unico e vincolante.
La perizia giurata depositata dalla ricorrente conferma la dedotta carenza istruttoria, richiamando gli esiti dei precedenti rilievi AEDES del 24.4.2009, rimasti invariati ed escludenti in via presuntiva l’inagibilità. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata; spese compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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