Sospensione attività e soccombenza virtuale: il TAR verifica la fondatezza dei motivi (TAR Abruzzo n. 227 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso ne determina l’improcedibilità, ma la statuizione sulle spese impone al giudice amministrativo una verifica della fondatezza dei motivi ai fini della soccombenza virtuale. L’art. 18 della legge n. 689/1981, che assegna all’interessato il termine di trenta giorni per opporre scritti difensivi, non prevede alcuna sospensione dell’efficacia del provvedimento inibitorio dell’attività commerciale adottato sul presupposto della reiterazione delle violazioni. L’Amministrazione non è tenuta ad attendere la definizione del procedimento sulla prima violazione, poiché il potere discrezionale di sospendere gli effetti della reiterazione e l’avvio del secondo procedimento rientra nella valutazione dell’ente, non censurabile in difetto di istanza e di censure sul suo mancato esercizio. La mancata notifica del regolamento comunale costituisce vizio formale non invalidante ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, trattandosi di atto normativo soggetto a pubblicazione obbligatoria.
Il Fatto
La ricorrente è concessionaria di un’area demaniale marittima sul lungomare di Tortoreto Lido, dove gestisce uno stabilimento balneare con annessa e separata area destinata a dancing-discoteca. Il Comune di Tortoreto, con ordinanza n. 109 del 4.8.2017, ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza per trattenimenti musicali e danzanti, sulla base di accertamenti dei Carabinieri relativi al superamento degli orari e alla reiterazione delle violazioni del regolamento comunale sulle attività rumorose.
La società ha impugnato il provvedimento, gli atti connessi e lo stesso regolamento comunale, deducendo la violazione delle garanzie difensive, l’illegittimità della sanzione più grave applicata prima della definizione degli accertamenti precedenti, la mancata notifica del regolamento e l’incompetenza del responsabile del Servizio Polizia Locale. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La regolazione delle spese, tuttavia, impone di verificare la fondatezza delle censure, così da accertare se la rinuncia consegua a un’obiettiva ragione di soccombenza: il giudice procede quindi a una verifica della soccombenza virtuale.
Il primo motivo è infondato. Richiamando l’art. 21 quater della legge n. 241/1990, il TAR ricorda che efficacia ed esecutività sono caratteri tipici del provvedimento amministrativo, mentre la sospensione costituisce eccezione. L’art. 18 della legge n. 689/1981 non prevede alcuna sospensione dell’efficacia del successivo provvedimento inibitorio. La ricorrente trascura che la sussistenza della prima violazione, elemento costitutivo del provvedimento sanzionatorio, avrebbe potuto essere contestata nel secondo procedimento; l’art. 8 bis della legge n. 689/1981 attribuisce all’Amministrazione il potere discrezionale di sospendere gli effetti della reiterazione fino alla definitività dell’accertamento precedente. In difetto di istanza e di censure sul mancato esercizio di tale potere, l’operato del Comune non è censurabile.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La mancata notifica del regolamento è vizio formale non invalidante ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, anche perché si tratta di atto normativo soggetto a pubblicazione obbligatoria ex art. 12 d.lgs. n. 33/2013 e accessibile con ordinaria diligenza. Quanto alla mancata esecuzione delle sanzioni precedenti, presupposto del provvedimento è la contestazione delle violazioni, non l’irrogazione della sanzione: principio già affermato dalla sentenza n. 137/2022 resa inter partes e confermata in appello dal Cons. Stato n. 5786/2023.
Il terzo motivo è infondato. Il provvedimento rientra nella competenza del responsabile del Servizio Polizia Locale, come accertato dalla stessa sentenza n. 137/2022 in base all’atto di conferimento di attribuzioni ex art. 50, comma 10, e art. 107 del T.U.E.L. Non ha rilievo, infine, l’omessa misurazione delle emissioni sonore, poiché il provvedimento muove dal presupposto del superamento — non contestato — dell’orario di attività e dalla reiterazione della violazione.
Accertata l’infondatezza del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese processuali in favore del Comune, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.