Limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica nella valutazione degli esami di Stato (TAR Sicilia n. 2096 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi formulati dalla commissione esaminatrice dell’esame di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice amministrativo sulla base di opinioni tecniche difformi. Il sindacato è ammesso solo ove siano prospettate con precisione e giustificazione probatoria le figure dell’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti, oppure quando risalti con evidenza il contrasto tra contenuto dell’elaborato, parametri valutativi e giudizio finale. La perizia di parte che si limiti a contrapporre una diversa valutazione non integra gli estremi del vizio. Il giudice non può pertanto sostituire alla valutazione della commissione una propria nuova e alternativa valutazione.
Il Fatto
La ricorrente ha sostenuto l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione musicale e coreutico presso un istituto di istruzione secondaria superiore. Contesta il giudizio finale, nella parte in cui le è stato attribuito il voto complessivo di 84/100, di cui 27 punti per le prove scritte, e in particolare la valutazione della seconda prova scritta di Teoria Analisi e Composizione, fissata in 13/20.
Secondo la tesi della ricorrente, la valutazione sarebbe viziata da irragionevolezza e illogicità manifesta: una perizia tecnica di parte sostiene che l’elaborato avrebbe meritato 18/20 e che, sommando tale punteggio agli altri, la commissione avrebbe potuto attribuire il bonus fino a cinque punti previsto dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i giudizi della commissione esaminatrice sono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, salvo che venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza dell’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6780 del 2023). Il sindacato è parimenti precluso quando non emergano macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità o incongruenza tra giudizio numerico e parametri valutativi prefissati, o un evidente contrasto tra contenuto dell’elaborato, parametri e giudizio finale (TAR Toscana, Sez. IV, n. 991 del 2023).
La difesa attorea si fonda sulla perizia del Maestro Ten. Col. Fulvio Creux, secondo cui l’elaborato avrebbe meritato la votazione di 18/20. Il Collegio qualifica tale apporto come mere opinioni tecniche, inidonee a dimostrare che la valutazione della commissione sia affetta da illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, né idonee a evidenziare un contrasto tra contenuto dell’elaborato, parametri valutativi e giudizio finale.
Rileva inoltre il Collegio che la relazione illustrativa depositata dal Ministero ha esplicitato le ragioni del punteggio: la traccia non è stata sviluppata nei vari punti richiesti con riferimento agli aspetti teorico-concettuale e analitico-descrittivo; gli elementi richiesti dall’indicatore “capacità di analisi” e quelli dell’indicatore “capacità di contestualizzazione” sono stati sviluppati in modo essenziale; quanto all’autonomia di giudizio, è stato rilevato il mancato sviluppo di un pensiero critico.
Su queste basi il ricorso è infondato e va respinto, non essendo il giudizio della commissione affetto dai vizi dedotti e non potendo il giudice sostituire una propria valutazione nuova e alternativa. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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