Scheda valutativa militare, autonomia dei giudizi annuali e discrezionalità tecnica (TAR Lombardia n. 462 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative dei militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere. Ogni valutazione periodica è autonoma rispetto a quelle dei periodi precedenti, poiché la ratio della periodicità della valutazione impone di considerare il solo periodo di riferimento. La variazione del giudizio rispetto agli anni precedenti non integra di per sé contraddittorietà, non essendo configurabile un obbligo di motivazione specifica, salvo che si verifichi una notevole caduta di punteggio con oscillazione dei coefficienti oltre i limiti di fisiologicità. L’abbassamento di un solo livello, verso un giudizio comunque positivo, congruamente motivato con riferimento al rapporto gerarchico e all’autonomia nella gestione delle pratiche, non è viziato. Il riferimento a condotte verso la scala gerarchica non viola il divieto di menzione di procedimenti disciplinari, ove nessun illecito sia contestato.

Il Fatto

Il ricorrente è un brigadiere capo qualifica speciale dei Carabinieri, in servizio presso una Stazione dal giugno 2016. Fino a un certo anno ha riportato nelle valutazioni annuali il giudizio di “eccellente“, il massimo previsto dall’art. 1026 d.lgs. 66/2010. Nella scheda riferita al periodo successivo, a seguito del cambio del Comandante di Stazione, ha ottenuto il giudizio inferiore di un livello, “superiore alla media“.

Il militare ha impugnato la scheda deducendo illogicità e carenza della motivazione, l’asserita regressione di caratteristiche non suscettibili di variazione nel breve periodo, la violazione degli artt. 688 e 694 d.P.R. 90/2010 per i riferimenti a condotte verso i superiori, e l’eccesso di potere per preteso astio del nuovo Comandante. Ha chiesto prova testimoniale e il deposito dei turni di servizio. L’Amministrazione si è costituita depositando le relazioni del compilatore, del revisore e della Direzione generale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Muove dall’orientamento consolidato secondo cui i giudizi delle schede valutative si risolvono in un’analitica valutazione delle capacità e attitudini del militare e hanno natura ampiamente opinabile, affidati a giudizi di valore sindacabili solo in presenza di una figura sintomatica dell’eccesso di potere (richiamate Cons. Stato n. 3799 del 2021 e Cons. Stato n. 988 del 2017).

Il Collegio esclude rilievo alla circostanza che negli anni precedenti il ricorrente avesse riportato la valutazione di “eccellente”. Ogni valutazione è compiuta con riguardo al periodo di riferimento ed è autonoma rispetto alle precedenti, altrimenti sarebbe vanificata la ratio della periodicità. Le diversificazioni dei punteggi tra periodi annuali costituiscono evenienza fisiologica e non indice di contraddittorietà; una motivazione adeguata è richiesta solo in caso di notevole caduta di punteggio con oscillazione dei coefficienti oltre certi limiti (richiamate TAR Napoli n. 2248 del 2014, n. 2566 del 2012 e n. 1798 del 2017).

Nel caso concreto l’abbassamento è di un solo livello, verso un giudizio comunque positivo, e risulta congruamente motivato su due aspetti: i rapporti con il superiore diretto, rispetto ai quali lo stesso ricorrente ammette di non essere sempre “allineato” al Comandante, e la necessità di indirizzo nella gestione delle pratiche. Le precisazioni contenute nella relazione depositata non integrano la motivazione postuma, ma specificano analiticamente le ragioni già sinteticamente esposte nella scheda. Tali aspetti attengono al rapporto gerarchico e alla relazione lavorativa, non a tratti immutabili della personalità.

È inconferente la doglianza sul divieto di menzione di condotte disciplinarmente rilevanti, poiché nella scheda non si fa menzione di illeciti disciplinari e il ricorrente stesso esclude di aver subito procedimenti nel periodo. Il riferimento del compilatore a condotte non appropriate verso la scala gerarchica non è stato confermato dal revisore né compare nel giudizio complessivo. La stima dei colleghi e della cittadinanza non è contestata, ma è coerente con il giudizio positivo attribuito.

Quanto alle asserite condotte vessatorie del Comandante su mole di pratiche, turni e riposi, il Tribunale le ritiene irrilevanti: potrebbero essere valorizzate, ove sussistenti, in altra sede a tutela dei diritti del rapporto di lavoro, ma non incidono sulla valutazione impugnata. Per le stesse ragioni risultano irrilevanti i capitoli di prova testimoniale e il deposito dei turni. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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