Pianta organica farmacie, inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale non impugnato (TAR Lombardia n. 471 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva impugnazione di un atto presupposto e immediatamente lesivo determina una originaria carenza di interesse e rende inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto consequenziale o esecutivo. L’atto consequenziale che si limiti a revisionare la pianta organica delle farmacie, specificando il perimetro delle zone già istituite senza introdurre nuove sedi, non presenta un contenuto autonomamente lesivo. Il ricorrente che intenda contestare l’istituzione di una zona farmaceutica o il trasferimento della relativa sede deve impugnare tempestivamente i provvedimenti che li hanno disposti.
Il Fatto
Una farmacia impugna davanti al TAR Lombardia la delibera di Giunta comunale n. 119 del 18 ottobre 2022, con cui il Comune ha approvato la revisione biennale della pianta organica delle farmacie per il biennio 2023/2024. La ricorrente contesta la delimitazione della zona farmaceutica n. 7, in precedenza individuata con un criterio geometrico e oggi perimetrata mediante l’indicazione delle vie ricomprese.
La doglianza muove dall’istituzione della settima sede, risalente alla delibera di Giunta n. 69 del 2012, e dal successivo trasferimento della farmacia da Via Valsabbia a Via Ragazzi del ’99, autorizzato dall’ATS Brescia con provvedimento del 12 aprile 2019. Secondo la ricorrente, la nuova zonizzazione avrebbe ricreato lo squilibrio distributivo preesistente, con danno alla sede n. 3. Il Comune e la controinteressata eccepiscono la tardività e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. Le censure della ricorrente investono, nella sostanza, l’istituzione della zona farmaceutica n. 7 e il trasferimento della sede, disposti rispettivamente con la delibera di Giunta n. 69/2012 e con l’autorizzazione ATS n. 299 del 12 aprile 2019. Nessuno di tali provvedimenti risulta impugnato, né tempestivamente né tardivamente.
La delibera n. 119 del 2022, oggetto del giudizio, è atto consequenziale e successivo. Essa ha revisionato la pianta organica definita nel 2012 e specificato il perimetro della zona farmaceutica n. 7, sostituendo al criterio geometrico quello toponomastico. Tale contenuto non è lesivo: la ridefinizione del perimetro non modifica in senso sostanziale l’impostazione preesistente e non incide autonomamente sulla posizione della ricorrente.
Il Tribunale richiama il principio, qualificato come pacifico in giurisprudenza, secondo cui la mancata impugnazione di un atto presupposto e immediatamente lesivo rende inammissibile, per originaria carenza di interesse, il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali o esecutivi. A sostegno richiama TAR Lazio Roma, sez. II, 13 marzo 2023, n. 4424, TAR Lombardia Milano, sez. I, 18 ottobre 2019, n. 2190 e Consiglio di Stato, sez. IV, 27 luglio 2017, n. 3732. Ribadisce inoltre che l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto travolge il ricorso contro l’atto consequenziale, citando Consiglio di Stato, sez. IV, 1° luglio 2015, n. 3256 e TAR Lombardia Milano, sez. III, 5 giugno 2015, n. 1324.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune e della controinteressata, per ciascuno in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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