Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3789 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il ricorso, l’Amministrazione resistente che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al dictum giurisdizionale. I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c., con la conseguenza che l’affermato perdurante inadempimento fonda l’ordine di esecuzione. Il Collegio può nominare commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, che non ha diritto ad alcun compenso per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La richiesta di condanna per il ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta quando il ritardo sia riconducibile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito all’anno accertato alla concreta attribuzione.

La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 6 marzo 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare l’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La parte ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, categoria per la quale l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello per il deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; risulta inoltre documentata la rituale notificazione, anche ai fini del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni in legge n. 30 del 1997.

Nel merito, il Tribunale rileva che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova quindi applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ne deriva la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.

Conseguentemente il Collegio ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte. Per il caso di persistente inottemperanza, provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. alla nomina di un commissario ad acta, individuato nel direttore generale della direzione generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.

Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto e applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto TAR Calabria, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta: il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali va imputato all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in complessivi euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario, secondo i criteri richiamati da C.G.A.R.S. n. 807 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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