Carenza di interesse del Comune nell’impugnazione delle delibere ARERA sui criteri tariffari (TAR Lombardia n. 2234 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da un Comune avverso le deliberazioni con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, quando l’ente non impugni il successivo atto che applica quei criteri e determina concretamente la tariffa. In materia di determinazione tariffaria, l’atto lesivo è esclusivamente quello che approva la tariffa, essendo insufficiente a fondare l’interesse a ricorrere la mera allegazione che le scelte dell’ente territorialmente competente siano state indotte dalle determinazioni regolatorie presupposte. La generica prospettazione di una posta negativa in bilancio dell’ente non integra una lesione effettiva, in assenza di concreti e definitivi riscontri circa costi imputati direttamente e necessariamente alle casse comunali e non ai singoli utenti.
Il Fatto
Il Comune di Brindisi ha impugnato la deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF del 23 gennaio 2024, recante ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento rifiuti, e la successiva deliberazione n. 72/2024/R/RIF del 5 marzo 2024. L’ente ha dedotto la violazione del principio di ragionevolezza, lo sviamento del potere per contrasto con i principi euro-unitari di concorrenza, nonché l’illegittima riedizione del potere regolatorio solo a decorrere dal 2024, con conseguente vuoto tariffario per i periodi 2018-2021 e 2022-2023.
Il Comune ha evidenziato che la Regione Puglia, tramite l’Agenzia Territoriale Ager Puglia, avrebbe rideterminato le tariffe di taluni impianti “minimi” applicando l’indice ISTAT, determinando richieste di pagamento per circa due milioni di euro a carico dei Comuni conferitori e una prospettata impennata della TARI. ARERA, la società controinteressata Heracle S.r.l. e le società intervenute ad opponendum hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito relative alla corretta instaurazione del contraddittorio, poiché il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La decisione si conforma, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 1, lett. d), del c.p.a., ai precedenti della Sezione che hanno deciso controversie del tutto similari, aventi a oggetto i medesimi atti impugnati.
La Corte ha rilevato che il Comune non ha impugnato la deliberazione dell’ente territorialmente competente che avrebbe concretamente comportato l’aumento dei costi del servizio a carico della collettività comunale. Le delibere ARERA impugnate, pur inserendosi nel sistema di determinazione delle tariffe, non le determinano direttamente, limitandosi a concorrere alla loro formazione mediante la fissazione di criteri generali.
In materia di determinazione tariffaria, l’atto lesivo è quello che approva la tariffa. L’affermazione generica che le scelte della Regione o dell’Agenzia sarebbero state indotte dalle determinazioni di ARERA quali atti presupposti non è idonea a fondare un concreto interesse al ricorso, difettando l’allegazione di una lesione attuale e diretta derivante dagli atti gravati.
Il Collegio ha inoltre richiamato il principio per cui la semplice posta negativa in bilancio dell’ente non è sufficiente a integrare una lesione effettivamente incidente sulla sfera giuridica comunale, in assenza di allegazione di concreti e definitivi riscontri in termini di costi imputati direttamente, necessariamente e definitivamente alle casse comunali e non ai singoli utenti. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.