Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel giudizio sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1257 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza d’interesse. Il giudice dichiara l’improcedibilità senza esaminare il merito delle censure. La compensazione delle spese di giudizio può essere disposta quando la vicenda è caratterizzata da una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, idonea a giustificare l’incertezza delle parti.

Il Fatto

Una società titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni. La ricorrente ha proposto ricorso introduttivo e due successivi motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento della natura pluriennale del rapporto, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione con cui ha evidenziato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa all’udienza pubblica, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità con propria dichiarazione, richiedendo il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso. La ricorrente ha comunque versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia.

La parte resistente, dal canto suo, aveva già preso atto con dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Le due dichiarazioni convergono nel rappresentare congiuntamente la cessazione dell’interesse.

Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, il Tribunale considera venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse, senza esame del merito delle censure articolate in materia di concessioni demaniali.

Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene di disporne la compensazione. La decisione si fonda sulla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, elemento idoneo a giustificare l’incertezza che ha accompagnato la vicenda processuale.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui connessi motivi aggiunti, dichiara la improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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