Indennità di trasferimento anche al vincitore di concorso interno (TAR Lazio n. 15662 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001 spetta al dipendente delle Forze di polizia già in servizio permanente che, vincitore di un concorso interno, venga assegnato a una sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza. In tale ipotesi non ricorre una prima assegnazione: manca una soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo servizio, e l’assegnazione a funzioni superiori o di maggiore responsabilità risponde in via prioritaria all’interesse dell’amministrazione. Il consenso del dipendente, espresso con la domanda di partecipazione alla selezione, non degrada il trasferimento a assegnazione volontaria né esclude il diritto all’indennità, in assenza di novazione del rapporto lavorativo.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, era in servizio presso una sede dell’UEPE di Roma. Dopo il superamento della selezione interna per la progressione alla qualifica di Vice Sovrintendente e del connesso corso, l’amministrazione lo ha assegnato alla C.C.F. di Pozzuoli.

Il Ministero ha negato l’indennità di trasferimento, qualificando l’assegnazione come prima destinazione a sede di servizio e valorizzando la volontarietà della partecipazione alla selezione. Il dipendente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 86/2001 e difetto di motivazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001, che riconosce l’indennità mensile al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza. La norma collega il beneficio alla natura autoritativa del trasferimento, cioè alla sua derivazione da una scelta organizzativa dell’amministrazione.

Richiamando la giurisprudenza prevalente — Cons. St., sez. VI, n. 6273/2026, Cons. Stato, sez. II, n. 2048/2026 e Cons. Stato, sez. II, n. 4792/2025 — il TAR afferma che l’indennità va riconosciuta quando il trasferimento discende dal superamento di un corso o concorso riservato o parzialmente riservato al personale già in servizio. In tal caso non vi è soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo servizio, e l’assegnazione costituisce un vero e proprio trasferimento, non una prima assegnazione.

La Corte precisa che l’assegnazione a funzioni superiori o spiccatamente diverse rispetto a quelle ricoperte deve considerarsi, a prescindere dal consenso del dipendente, un trasferimento nel prioritario interesse dell’amministrazione, idoneo a fondare il diritto all’indennità. Nel caso concreto il ricorrente era già titolare di un rapporto stabile e permanente con il datore di lavoro e con la propria sede: il cambio di sede è avvenuto per esigenze organizzative e non per effetto di una prima immissione in servizio.

Il Collegio respinge la tesi ministeriale secondo cui la partecipazione volontaria alla selezione interna varrebbe a escludere il beneficio. Diversamente opinando, la posizione del ricorrente sarebbe degradata a quella di un allievo agente vincitore di concorso per l’accesso alle carriere di polizia penitenziaria. L’assenso o la disponibilità dell’interessato non rilevano, in assenza di novazione del rapporto o di cesure dello stesso.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della nota impugnata e riconoscimento del diritto all’indennità, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento. La particolarità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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