Ordine di demolizione e responsabilità del proprietario non esecutore dell’abuso (TAR Lazio n. 637 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato e, come tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo rimessa all’amministrazione alcuna valutazione discrezionale in ordine alla conservazione del bene. Le sanzioni previste dagli artt. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008 si riferiscono non all’autore materiale, ma al responsabile dell’abuso, da intendersi anche come proprietario o soggetto che abbia la disponibilità del bene al momento dell’emissione della misura repressiva. A carico del proprietario opera una presunzione di corresponsabilità di natura iuris tantum, fondata sull’art. 3 legge n. 689/1981, superabile solo con la prova di aver agito senza colpa e di essersi adoperato per impedire o rimuovere l’abuso. Il mero decorso del tempo non determina alcun affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.
Il Fatto
Due società ricorrenti impugnano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Frosinone ha ingiunto la demolizione di una pluralità di manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire su terreni ricadenti in zona “D” industriale, con ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni e avvertimento che, in difetto, l’immobile e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale.
Le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento, il difetto di legittimazione passiva di una società che assumeva di possedere mere aree a parcheggio, l’insufficienza dell’istruttoria e l’illegittimità dell’acquisizione e delle sanzioni pecuniarie a carico della proprietaria non esecutrice materiale degli interventi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’ordine di demolizione è atto dovuto e tipizzato, che sorge al cospetto di un presupposto di fatto conoscibile dal destinatario. Il procedimento sanzionatorio edilizio è di natura vincolata e non ammette comparazioni di interessi: la comunicazione di avvio non è pertanto richiesta.
Quanto al difetto di legittimazione, il Tribunale valorizza i rilievi aerofotogrammetrici e la documentazione fotografica allegati al verbale di contestazione, dai quali emerge l’insistenza dei manufatti anche sulle aree possedute dalla società che si assumeva estranea.
Nel merito, la sentenza conferma la qualificazione degli interventi come nuova costruzione in assenza di titolo, per dimensioni rilevanti e impatto territoriale, con conseguente legittimità dell’ordine ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e art. 15, comma 1, l.r. Lazio n. 15/2008. Le opere sono prive del carattere precario, non essendo destinate a esigenze temporanee. Sul decorso del tempo, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e la giurisprudenza successiva: nessun affidamento è tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva.
Il motivo più delicato riguarda la posizione della proprietaria non esecutrice. I giudici chiariscono che le norme sanzionatorie individuano quali destinatari, in forma non alternativa, il responsabile dell’abuso e il proprietario, e che le ulteriori misure dell’acquisizione gratuita e delle sanzioni pecuniarie si riferiscono ai medesimi soggetti obbligati. Il proprietario può andare indenne solo se rimasto estraneo all’esecuzione e privo della disponibilità dell’opera, ma su di lui grava una presunzione di corresponsabilità ex art. 3 legge n. 689/1981, superabile con la prova dell’assenza di colpa e della diligente attivazione per il ripristino della legalità.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna delle società ricorrenti in solido alle spese di lite liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
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