Ottemperanza al giudicato Pinto e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 1060 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione debitrice e, decorsi inutilmente i termini dilatori, dichiara l’obbligo di dare esatta esecuzione al giudicato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. L’onere di provare l’avvenuto pagamento grava sull’amministrazione. Le spese successive al titolo sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione di quelle di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive. È inammissibile la domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo per il pagamento oltre trenta giorni dal deposito, non riconducibile alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., di funzione meramente sollecitatoria e non risarcitoria.

Il Fatto

Con decreto reso l’8.04.2020 e depositato il 16.04.2020, la Corte di Appello di Napoli, terza sezione civile, aveva accolto la domanda proposta ex legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, per ciascun ricorrente, di euro 3.120,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese.

Il titolo, notificato in forma esecutiva al Ministero debitore il 01.03.2023 ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, era divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001. Non essendo intervenuto il pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e una somma equitativa per il danno da ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto alla seconda, è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la parte ha presentato l’autodichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e che è spirato infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione, decorso il quale il creditore può proporre ricorso per ottemperanza.

Poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, il Tribunale ha richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 12533/2001 in tema di onere della prova dell’adempimento, e ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nominando sin d’ora il commissario ad acta in caso di inerzia, senza diritto al compenso ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Sul regime delle spese, il Tribunale ha distinto quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame, notifica e atti accessori, oltre alle spese e ai diritti dell’atto di diffida — da quelle di precetto e delle procedure esecutive, non dovute perché frutto della libera scelta del creditore. Sul punto ha richiamato i precedenti T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 1103/2016 e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha ritenuta inammissibile per carenza dei requisiti legittimanti, né riconducibile all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché la penalità di mora ha funzione di mera sollecitazione e decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, cessando all’insediamento del commissario o al soddisfo. Il ricorso è stato accolto nei termini indicati, con condanna del Ministero alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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