SCIA alternativa al permesso di costruire e silenzio-diniego sull’accertamento di conformità (TAR Sicilia n. 1582 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA presentata ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, quale alternativa al permesso di costruire, non è riconducibile alla disciplina dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ma integra una istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. In mancanza di provvedimento espresso del Comune entro il termine di sessanta giorni, l’istanza si intende rigettata per effetto del silenzio-diniego previsto dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Il potere repressivo ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce attività vincolata e doverosa, che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. L’amministrazione non è tenuta a valutare l’eventuale e ipotetica sanabilità dell’immobile, essendo sufficiente la constatata assenza di un titolo edilizio legittimante.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione di un edificio e la riduzione in pristino dei luoghi. L’ordine si fonda sulla realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche planivolumetriche, sull’esecuzione di volumi oltre i limiti consentiti e sull’assenza dell’autorizzazione e del nulla osta degli enti preposti.

Il ricorrente ha articolato cinque motivi, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata verifica di conformità rispetto alla SCIA presentata nell’aprile 2021, il travisamento dei fatti e l’applicabilità delle tolleranze costruttive regionali, nonché il difetto di motivazione e la violazione del legittimo affidamento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della SCIA invocata dal ricorrente. La segnalazione presenta, nel caso concreto, una natura ibrida: costituisce una SCIA ex art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, alternativa al permesso di costruire, e non può essere ricondotta alla disciplina dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Essa configura piuttosto un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, applicabile in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o difformità dalla SCIA nelle ipotesi dell’art. 23, comma 01.

Su questo presupposto si fonda il primo snodo argomentativo: in assenza di provvedimento espresso entro sessanta giorni, l’istanza deve considerarsi rigettata per effetto del silenzio-diniego previsto dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata il silenzio-diniego si era già formato, e l’ordinanza stessa ha implicitamente confermato l’insussistenza di ogni possibilità di accoglimento, stante tra l’altro l’assenza del nulla osta del Genio civile.

Il Collegio esclude quindi la fondatezza dei primi tre motivi. Il potere repressivo ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è attività vincolata e doverosa e non necessita della previa comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, come affermato dal Cons. Stato, sez. II, n. 1298 del 2024. Nel caso concreto, peraltro, lo stesso ricorrente era consapevole dell’abusività delle opere, avendo presentato la richiesta ex art. 36.

La formazione del silenzio-diniego e la conseguente inesistenza di un titolo edilizio legittimante costituiscono motivazione sufficiente per l’adozione dell’ordine. Il Comune non deve valutare l’eventuale e ipotetica sanabilità dell’immobile, anche ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 4/2003, ove ne sussistano i presupposti, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. IV, n. 3337 del 2022.

Quanto al quarto e al quinto motivo, il Collegio rileva che non si verte in ipotesi di annullamento in autotutela di una SCIA regolarmente rilasciata, ma di una attività repressiva doverosa, scaturita dalla verificata insussistenza di un titolo legittimante l’edificato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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