Condono in zona vincolata ammette solo interventi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1581 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, anche di natura relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale Sicilia n. 19/2021 ha confermato la piena applicabilità in ambito regionale della disciplina statale, sicché il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 investe anche i limiti al rilascio del titolo. Nelle aree vincolate sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — mentre resta preclusa la sanatoria di qualsiasi opera che comporti nuovi volumi o superfici, da intendere in senso ampio e finalistico. Il provvedimento repressivo in tale ambito è vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato, motivazione sull’interesse pubblico concreto, né preavviso di rigetto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato per civile abitazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico, hanno presentato nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un ampliamento di circa trentadue metri quadri, realizzato nel 1995 e consistente in una stanza, un bagno, una cameretta e un disimpegno. Richiesto il parere alla Soprintendenza, questa lo ha espresso in senso contrario, ordinando la riduzione in pristino. Il Comune ha poi respinto l’istanza di sanatoria richiamando quel parere.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento soprintendentizio, la circolare assessoriale n. 2/2022 e la nota comunale di diniego, deducendo la modesta consistenza dell’opera, la sanabilità degli abusi minori, la violazione del preavviso di rigetto, la formazione del silenzio-assenso, l’affidamento maturato per il tempo trascorso e la lesione del diritto all’abitazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla circolare assessoriale n. 2/2022, che recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022: la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria per le opere in aree soggette a vincoli relativi. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 investe la norma statale nella sua integralità, compresi i limiti al rilascio del titolo.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Consiglio di Stato n. 90/2023 e Consiglio di Stato n. 8781/2022, secondo cui la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di condizioni: opere realizzate prima del vincolo, conformi agli strumenti urbanistici, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto l’ampliamento realizza nuovi volumi e superfici, come tali insanabili.
Il Collegio ritiene superato il diverso avviso espresso dal parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, espressamente smentito dalla Consulta, e reputa non idonea a mutare l’indirizzo l’ordinanza cautelare n. 357/2023, che sollecitava l’approfondimento delle ricadute della declaratoria di incostituzionalità. Le successive C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023 hanno invece affermato in sede di merito la piena applicabilità della disciplina nazionale.
Quanto alle ulteriori censure, il provvedimento è vincolato: la mancanza del preavviso di rigetto è irrilevante, non potendo l’interessato apportare alcun utile contributo. L’art. 3, comma 1, lettera e6), del d.P.R. n. 380/2001 concerne gli interventi pertinenziali, mentre qui si realizza un vero ampliamento. L’art. 17 della legge regionale n. 4/2003, sul silenzio-assenso, riguarda il primo e secondo condono. Non sussiste alcun affidamento tutelabile, né lesione del diritto all’abitazione, riguardando i provvedimenti il solo ampliamento. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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