Ordine di ripristino per impianto di espulsione fumi non dichiarato in CILA (TAR Toscana n. 1833 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La CILA non costituisce titolo abilitante né dichiarazione ad effetto abilitante, avendo ad oggetto interventi di edilizia libera: non è quindi idonea a rendere legittima un’opera che il titolo non contempla né a fissare la disciplina regolamentare applicabile. La versione del regolamento edilizio da applicare è quella vigente alla data dell’accertamento dell’opera da parte della polizia municipale, non quella dichiarata nel titolo. L’ordine di ripristino è legittimo quando l’opera risulta comunque non assentibile in forza di tutte le versioni regolamentari succedutesi nel tempo. I principi di proporzionalità e di bilanciamento degli interessi non operano rispetto all’attività amministrativa vincolata, diretta al mero riscontro della conformità dell’intervento alle prescrizioni regolamentari. L’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva attiene a una fase successiva all’accertamento dell’abuso e non incide sulla legittimità del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande, condotto in locazione da altra società. Nel 2018 presenta una CILA per un intervento qualificato come manutenzione straordinaria, consistente nella realizzazione di tramezzature in cartongesso e nell’adeguamento degli impianti, e comunica la fine dei lavori.
Nel marzo 2019 un sopralluogo della polizia municipale accerta che l’espulsione dei fumi di cottura avviene tramite un macchinario posto in corrispondenza di un infisso, in luogo della canna fumaria. Il Comune avvia il procedimento sanzionatorio e adotta un’ordinanza di ripristino che ingiunge la rimozione del condotto di espulsione collocato sopra lo sporto della vetrina. La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Toscana, contestando l’applicazione della versione del regolamento edilizio modificata nel 2019 e invocando proporzionalità e sanzione pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la questione dell’individuazione della disciplina regolamentare applicabile. Poiché la ricorrente non ha dichiarato nella CILA né la presenza della cucina né le modalità di evacuazione dei fumi, e poiché la CILA non è titolo abilitante, il giudice assume come riferimento la data dell’accertamento dell’opera, avvenuto con sopralluogo documentato fotograficamente.
Su questa base il TAR ritiene erroneo il richiamo contenuto nel provvedimento all’art. 32 del regolamento edilizio, come modificato dalla delibera consiliare del 2019. Il Comune, tuttavia, ha correttamente osservato che l’intervento non sarebbe stato assentibile neppure alla stregua della versione previgente, che pure ammetteva gli sbocchi a parete: l’uscita dei vapori avviene infatti attraverso un infisso preesistente, modalità che non integra lo sbocco a parete, il quale presuppone l’apertura di un apposito vano dedicato.
Il Collegio sottolinea che lo sbocco tramite infissi è vietato da tutte le versioni regolamentari richiamate e che la circostanza ha portata dirimente, soprattutto se letta insieme all’omessa dichiarazione della cucina nella CILA, di per sé sufficiente a rendere illegittima la collocazione dell’impianto di smaltimento.
Il secondo motivo è respinto perché i principi di ragionevolezza e proporzionalità operano entro l’attività discrezionale e non rispetto all’attività vincolata, quale è quella in esame, volta al mero riscontro della conformità dell’intervento alle prescrizioni regolamentari. Il terzo motivo cade perché la sanzione pecuniaria sostitutiva si colloca in una fase successiva all’accertamento dell’abuso e non può fondare l’illegittimità dell’ordine di ripristino.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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