SCIA edilizia, onere probatorio sul terzo e poteri di autotutela comunali (Cons. Stato n. 6925 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che impugni gli esiti di una segnalazione certificata di inizio attività e ne deduca la non veridicità dei dati dichiarati è gravato dell’onere di fornire riscontri probatori adeguati a sostegno dell’asserita difformità. Una volta che la segnalazione si sia consolidata per il decorso del termine di cui all’art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990, l’esercizio dei poteri inibitori e repressivi del Comune resta subordinato alla sussistenza dei presupposti dell’autotutela fissati dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. La motivazione con cui l’amministrazione respinga l’istanza di sospensione dei lavori, fondata su verifiche e sopralluoghi e sulla conformità delle opere ai precedenti elaborati progettuali, è sindacabile solo per vizi manifesti. I profili di illegittimità di un piano attuativo non dedotti in primo grado sono inammissibili se proposti per la prima volta in appello.

Il Fatto

Gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto al TAR Campania l’annullamento della nota con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Roccapiemonte ha respinto la loro istanza di sospensione dei lavori in atto per il completamento di un edificio demolito e ricostruito, oltre agli atti presupposti, tra cui il Piano di Recupero e la delibera di proroga dello stesso.

Il primo giudice ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la domanda mirava a sollecitare i poteri inibitori e repressivi del Comune a fronte di una risalente SCIA e dell’ormai spirato termine di sessanta giorni; ha aggiunto che, in ogni caso, l’esercizio dei poteri repressivi richiede i presupposti dell’autotutela. Il Comune aveva ampiamente motivato di aver verificato la conformità delle opere agli elaborati progettuali, mentre la dedotta decadenza del Piano di Recupero risultava smentita dall’atto di proroga depositato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il profilo dell’interesse al ricorso. L’atto di appello ripropone, in sostanza, i dubbi sulla legittimazione degli appellanti, che non offrono elementi oltre alla generica vicinitas e non precisano il pregiudizio che le opere contestate arrecherebbero alla loro sfera giuridica.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Gli appellanti non hanno fornito gli adeguati riscontri probatori dei quali erano gravati in ordine all’asserita non veridicità dei fatti posti a base della SCIA; per altro verso, il suo consolidamento non è stato contestato nei termini e con le modalità previste. Le argomentazioni del primo giudice sulla decisione comunale di respingere l’istanza di sospensione delle opere residue, adottata su ampia motivazione e previe opportune verifiche, risultano esenti da censure.

Il secondo motivo è assorbito, in ragione del consolidamento della segnalazione e della mancata produzione di elementi probatori utili a dimostrare le asserite circostanze non veritiere. Il terzo motivo non trova riscontro in atti: gli accertamenti sullo stato di fatto dell’immobile risultano ragionevolmente fondati, oltre che su appositi sopralluoghi, anche sulla documentazione tecnica e progettuale disponibile. Il quarto motivo è parimenti assorbito.

Quanto all’ultimo motivo, il Collegio condivide l’eccezione del Comune. I profili afferenti l’illegittimità di una proroga sine die, l’incompetenza della Giunta comunale e il mancato perfezionamento dell’iter di approvazione del Piano sono stati proposti per la prima volta in appello e sono pertanto inammissibili. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna delle due parti appellate e distratte in favore del difensore dei controinteressati dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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