Permesso di soggiorno: condanna ostativa e automatismo del diniego (TAR Sicilia n. 2311 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna riportata per uno dei reati richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. — tra cui rientrano i delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 — determina in modo vincolato il diniego o il rinnovo del permesso di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. In presenza di reati ostativi il Questore non è tenuto, di regola, ad alcuna valutazione di pericolosità in concreto, essendo il provvedimento qualificabile come atto dovuto. L’automatismo cede tuttavia in presenza di vincoli familiari qualificati sul territorio nazionale, che impongono un bilanciamento con l’interesse alla pubblica sicurezza, e nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i quali opera la tutela rafforzata dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari dal 6.10.2016 al 7.10.2018, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro autonomo. La Questura di Messina respingeva l’istanza, rilevando due condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e per falsa attestazione sulla propria identità, risalenti al 1994 e al 1997. Il diniego, preceduto dal preavviso di rigetto, veniva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, lamentando l’automatismo del diniego fondato su condanne risalenti, senza valutazione del suo inserimento lavorativo e dei rapporti familiari con un cittadino italiano. Contestava inoltre l’applicazione retroattiva dell’art. 4, comma 3, introdotto dalla legge n. 189/2002, rispetto a condanne divenute irrevocabili in epoca precedente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla constatazione che il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 rientra tra quelli richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e, dunque, tra le ipotesi di condanna ostativa previste dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Da ciò deriva, secondo il Collegio, il carattere vincolato del diniego, con esclusione, in linea generale, di ogni valutazione di pericolosità in concreto.

Il giudice respinge l’eccezione sull’applicazione retroattiva della norma, affermando che il principio tempus regit actum opera con riferimento al momento di adozione del provvedimento impugnato e non a quello di passaggio in giudicato della sentenza penale. La condanna ostativa, quindi, non è superabile facendo leva sull’episodicità del fatto né sulla risalenza nel tempo dello stesso.

Il Tribunale riconosce tuttavia che l’automatismo incontra limiti. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 955/2021 e Cons. Stato, sez. III, n. 1173/2019, si afferma che in presenza di legami familiari l’Amministrazione deve procedere al bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare, valutando natura ed effettività dei vincoli, legame con il Paese d’origine e durata del soggiorno. Analoga deroga vale per i soggiornanti di lungo periodo, anche solo di fatto, in forza dell’art. 9, comma 4.

Nel caso concreto il Collegio esclude che i vincoli familiari allegati siano qualificati ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998: non risulta convivenza con fratelli o sorella, il ricorrente è divorziato, non ha figli in Italia e vive da solo. La relazione della Questura evidenzia inoltre un percorso privo di effettiva integrazione.

Quanto ai richiami alla Corte costituzionale n. 88/2023 e alla n. 202/2013, il Tribunale ne esclude l’estensibilità, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 3100/2024 e la distinzione tra reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e reati di minore gravità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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