Sanzione per omessa demolizione illegittima se diretta al mero utilizzatore (TAR Abruzzo n. 102 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria per l’omessa demolizione di un abuso edilizio, di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, non può essere irrogata nei confronti del mero utilizzatore dell’opera, privo della qualità di proprietario o di autore dell’abuso. Il semplice utilizzo di un immobile abusivo non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione e, conseguentemente, alla sanzione. Un bungalow stabilmente infisso al suolo e allacciato alle reti è un bene immobile per accessione e non può formare oggetto di un contratto di locazione che ne presupponga la natura mobile. L’accertamento della titolarità del potere di demolire l’opera è presupposto indefettibile per l’adozione della sanzione.
Il Fatto
Con atto del 2 luglio 2024, il Comune di Casalbordino ordinava l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una struttura prefabbricata e dell’area di sedime, per mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione emessa nel 2021. Con il medesimo atto, irrogava al ricorrente la sanzione pecuniaria di €20.000,00, ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, per la medesima ragione. Il ricorrente, che dichiarava di aver rimosso la struttura, impugnava il provvedimento, sostenendo di essere solo un utilizzatore temporaneo della piazzola e di aver acquistato un semplice kit di bungalow mobile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il gravame avverso l’atto acquisitivo per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente rimosso la struttura. Nel merito, ha invece accolto il ricorso avverso la sanzione pecuniaria.
Richiamando la giurisprudenza (Cons. Stato n. 5031/2022), il Collegio ha escluso che l’utilizzo di un’opera abusiva possa di per sé fondare la responsabilità del suo utilizzatore e la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione. Tale legittimazione sussiste solo se l’utilizzatore sia anche personalmente responsabile dell’abuso, dovendosi in caso contrario rivolgere il provvedimento al proprietario o al soggetto a cui l’abuso è ascrivibile.
Il Tribunale ha quindi accertato la natura immobiliare del bungalow, stabilmente infisso al suolo e allacciato alle reti, richiamando l’art. 812 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22780/2019). Tale natura comporta l’accessione al suolo (art. 934 cod. civ.), salvo la prova di un valido diritto di superficie, e rende nullo un eventuale contratto di locazione della struttura stessa, che ne presupporrebbe la natura mobile. Nel caso di specie, il ricorrente aveva acquistato un “kit bungalow montabile”, successivamente trasformato in abitazione fissa a sua insaputa, per cui era da considerarsi mero utilizzatore, privo del potere di demolire il bene.
Il Collegio ha infine ritenuto che il Comune, applicando il massimo edittale a tutti i soggetti coinvolti senza analizzarne la posizione giuridica, non avesse accertato la loro effettiva capacità di adempiere all’ordine di demolizione. Per queste ragioni, l’atto di irrogazione della sanzione è stato annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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