Requisito ostativo della pendenza penale nella mobilità: l’impugnazione dell’atto presupposto non sana la mancata impugnazione della circolare (TAR Puglia, Sez. III, ordinanza n. 316 dell’11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di una circolare che richieda, a pena di ammissibilità dell’istanza di mobilità, l’assenza di procedimenti penali pendenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande costituisce un requisito immediatamente lesivo. Tale atto va impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla sua conoscenza, non potendo la successiva lesione, prodotta dall’atto applicativo, far rivivere un’impugnazione ormai preclusa. L’esclusione da una procedura concorsuale o di trasferimento, fondata sulla pendenza di un procedimento penale alla data di riferimento, non è sindacabile in sede di impugnazione dell’atto applicativo se la disposizione che la prevede non è stata tempestivamente gravata.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri presentava istanza di trasferimento nell’ambito della manovra “mini Ge.Tra. 2026”. L’Amministrazione rigettava la domanda, richiamando la circolare del 15.1.2026 che prevedeva, quale requisito minimo di ammissione, la non sottoposizione a procedimento penale alla data del 5.2.2026.

A seguito del rigetto, l’interessato proponeva istanza di riesame, corredata dall’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP, ma l’Amministrazione confermava il diniego. Il militare impugnava allora i provvedimenti di rigetto e, limitatamente a un punto specifico, la circolare, deducendone l’illegittimità per contrasto con i principi costituzionali e con le norme del codice di procedura penale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo dirimente la circostanza che la circolare impugnata fosse immediatamente lesiva dell’interesse del ricorrente. La previsione del requisito di ammissione a pena di inammissibilità dell’istanza imponeva, infatti, l’onere di una sollecita impugnazione dell’atto generale, nel termine di decadenza decorrente dalla sua conoscenza.

Il Collegio ha rilevato che la pendenza del procedimento penale alla data del 5.2.2026, già nota all’interessato, costituiva elemento decisivo per l’esclusione, non essendo contestabile la circostanza della conoscenza. Da ciò deriva che il ricorrente non poteva utilmente lamentare l’illegittimità del requisito in sede di impugnazione dell’atto applicativo, essendo ormai decaduto dall’onere di gravare tempestivamente la circolare nella parte in cui introduceva la clausola escludente.

La mancata impugnazione della circolare, atto presupposto, non può essere sanata dalla proposizione del ricorso avverso i provvedimenti applicativi, poiché la lesione derivava già dalla previsione regolamentare. L’ordinanza di archiviazione del GIP, successiva alla data di riferimento indicata dalla circolare, non incide sulla legittimità del diniego, che si fonda sulla situazione di pendenza esistente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare. Il Tribunale ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *