Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di conseguimento dell’ASN nel quadrimestre successivo (TAR Lazio n. 13451 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nelle more del giudizio, in esito a una successiva valutazione nell’ambito della medesima tornata concorsuale, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il precedente giudizio negativo. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse consegue alla cessazione della situazione lesiva dedotta in giudizio, non residuando alcuna utilità concreta, neppure strumentale, dalla rimozione degli atti impugnati. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate, in ragione della richiesta della parte ricorrente e della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, bandita con decreto direttoriale del 27 ottobre 2023, impugnava il giudizio negativo reso dalla commissione esaminatrice. L’atto era stato pubblicato telematicamente nel marzo del 2025, a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato. Il ricorso, diretto al TAR Lazio, era volto all’annullamento del provvedimento di diniego e degli atti connessi, nonché alla condanna dell’amministrazione alla rivalutazione della posizione del candidato da parte di una commissione in diversa composizione.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca non si costituiva in giudizio. A ridosso dell’udienza di discussione, il ricorrente rappresentava però di aver conseguito l’abilitazione in relazione al c.d. “VI quadrimestre” della tornata ASN 2023-2025, dichiarando di non avere più interesse alla trattazione della causa e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha preso atto della sopravvenienza processuale dedotta dalla parte ricorrente, ravvisando la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse ad agire. L’acquisizione dell’abilitazione in un momento successivo al giudizio negativo impugnato priva infatti il ricorso della sua funzione strumentale, venendo meno l’utilità che il candidato avrebbe potuto trarre dall’eventuale annullamento del provvedimento sfavorevole.
L’organo giudicante ha qualificato tale evenienza come sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarando il ricorso improcedibile. La pronuncia si fonda sul principio per cui la persistenza dell’interesse alla decisione deve essere verificata al momento della definizione del giudizio, non potendo essere coltivata una controversia priva di concreta finalità per il ricorrente.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando sia l’espressa richiesta della parte ricorrente sia la circostanza che l’amministrazione resistente non si era costituita. La decisione è stata assunta all’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, con dispositivo di integrale definizione del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.