SCIA in sanatoria edilizia, il silenzio non equivale ad assenso (TAR Sicilia n. 1060 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria disciplinata dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non produce effetti legittimanti automatici per il solo decorso del tempo. Il silenzio serbato dall’Amministrazione non integra né silenzio-rigetto né silenzio-assenso, ma silenzio-inadempimento. La regolarizzazione dell’abuso presuppone un provvedimento espresso favorevole, previo accertamento della doppia conformità e delle condizioni di legge. In difetto, l’attività edificatoria permane priva di titolo e resta esposta all’esercizio dei poteri repressivi senza limiti temporali. Alla SCIA in sanatoria non si applicano il termine e il meccanismo inibitorio dell’art. 19 della legge n. 241/1990, perché l’istituto non ha funzione di liberalizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ha intimato la demolizione di due manufatti ritenuti privi di titolo, il ripristino delle quote di copertura e il ritorno del piano terra alla destinazione originaria di magazzino rurale.
L’immobile era stato edificato in forza di una concessione degli anni Ottanta con destinazione agricola, poi interessato da una concessione per la copertura a falde e da una concessione in sanatoria del 2009. Nel 2022 il ricorrente aveva presentato una SCIA in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso e un porticato; nel 2024 una SCIA alternativa per una scala esterna, i cui lavori erano stati sospesi. Il Comune non aveva mai adottato un provvedimento espresso sulla SCIA del 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso. La nota con cui l’Amministrazione aveva anticipato una valutazione negativa sulla SCIA non è un provvedimento lesivo autonomo, ma un atto endoprocedimentale di avvio del procedimento repressivo. La lesione si produce solo con l’ordinanza conclusiva, tempestivamente gravata.
Sulla copertura, il TAR rileva che la concessione in sanatoria del 2009 subordinava la regolarizzazione a un meccanismo di compensazione tra altezze esterne e interne, da attuare mediante controsoffittature. Le opere previste non sono state eseguite e i termini di efficacia del titolo sono decorsi, con decadenza ex lege e riespansione dei parametri della concessione del 2006.
Sul piano terra e sui manufatti adiacenti, il Collegio ricostruisce i tre orientamenti sulla SCIA in sanatoria rimasta senza riscontro: silenzio-rigetto, silenzio-assenso e silenzio-inadempimento. Aderisce al terzo, ormai prevalente.
L’argomento letterale è decisivo: l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non contempla alcuna forma di silenzio significativo, diversamente dall’art. 36. Sul piano sistematico, la sanatoria richiede un apprezzamento discrezionale sulla doppia conformità e sulla sanzione pecuniaria, non riducibile a meccanismi automatici. Sul piano teleologico, l’istituto non semplifica l’avvio di attività lecite, ma consente in via eccezionale la regolarizzazione di interventi già realizzati.
Ne deriva che la SCIA in sanatoria non produce consolidamento per decorso del tempo e non obbliga l’Amministrazione ai poteri inibitori dell’art. 19 della legge n. 241/1990, non richiamato e non applicabile per analogia, mancando comunanza di ratio con la SCIA ordinaria. Il privato avrebbe potuto reagire al silenzio con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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