SCIA inibita e sopravvenuta carenza di interesse all’accesso e impugnazione paesaggistica (TAR Liguria n. 298 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia della SCIA da parte dell’amministrazione comunale preclude la realizzazione dell’intervento contestato e determina la sopravvenuta carenza di interesse tanto rispetto all’azione di accesso e avverso il silenzio, quanto rispetto all’impugnazione della presupposta autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima, in virtù dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, non è autonomamente efficace ma dispiega i propri effetti solo al momento del rilascio di un nuovo titolo edilizio. L’interesse all’annullamento del nulla osta paesaggistico è pertanto, allo stato, meramente futuro ed eventuale, e il relativo onere impugnatorio grava sul ricorrente solo in occasione del successivo titolo edilizio. Il giudice amministrativo dichiara conseguentemente l’improcedibilità delle domande cumulativamente proposte.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario della porzione inferiore di un immobile residenziale bifamiliare, ha agito in via cumulativa davanti al TAR Liguria: per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento implicito di rigetto sull’istanza di accesso agli atti relativi a un intervento edilizio consistente nell’installazione di una pergola e di pannelli fotovoltaici, oggetto di SCIA; per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di inibizione del medesimo intervento; nonché per l’annullamento della, in allora sconosciuta, autorizzazione paesaggistica.
Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la documentazione richiesta, comprendente l’autorizzazione paesaggistica e la nota di inibizione dell’attività nelle more del procedimento sanzionatorio edilizio. Con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione all’autorizzazione paesaggistica presupposta alla SCIA, deducendo il difetto dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione semplificata e l’abusività della struttura su cui i pannelli dovevano essere posati. In seguito il Comune ha ordinato al controinteressato di non dare corso all’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che tutte le domande, proposte cumulativamente con il ricorso e con i motivi aggiunti, sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento comunale di definitiva inibizione della SCIA, pur fondato su un rilievo ritenuto assorbente — il difetto di legittimazione e del necessario assenso dell’altro condomino —, preclude in via definitiva la realizzazione dell’intervento contestato.
La difesa del ricorrente sosteneva la sopravvivenza dell’interesse all’annullamento del nulla osta paesaggistico, poiché l’atto di inibizione non avrebbe accolto tutti i profili di illegittimità dedotti. Il Tribunale respinge tale prospettazione: la dichiarazione di inefficacia della SCIA incide sull’assetto degli interessi in modo satisfattivo rispetto alla pretesa sostanziale azionata.
Quanto all’autorizzazione paesaggistica, il Collegio osserva che essa non è allo stato efficace e comincerà ad esserlo soltanto all’atto del rilascio di un nuovo titolo edilizio, ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. L’interesse all’annullamento del titolo paesaggistico è dunque soltanto futuro ed eventuale, subordinato al rilascio di un nuovo titolo edilizio che sarà, se del caso, onere del ricorrente impugnare.
Il Collegio valorizza inoltre il dato della presentazione, da parte del controinteressato, di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, che conferma il carattere non attuale dell’interesse fatto valere. Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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