Decadenza del condono edilizio: illegittima senza termine per le prescrizioni paesaggistiche (TAR Liguria n. 945 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza con cui il Comune dispone il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 per opere già oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, allorché non sia seguito, nei termini perentori di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990, alcun provvedimento inibitorio, con conseguente consolidamento degli effetti della SCIA. Il titolo edilizio in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge regionale Liguria n. 5/2004, che subordini l’efficacia del condono all’osservanza di prescrizioni volte al migliore inserimento dell’opera abusiva nel contesto paesistico-ambientale, richiede l’espressa fissazione, nel provvedimento, di un congruo termine per l’ottemperanza; in mancanza, non può dichiararsi la decadenza del titolo per mancato adempimento, né predicarsi la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica accedente, trovando applicazione la regola generale di cui all’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, secondo cui il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2013 per il mantenimento di un manufatto abusivo, aveva presentato una SCIA per il completamento delle opere di riqualificazione ambientale prescritte dal titolo. A distanza di circa quattro mesi e mezzo dall’inizio dei lavori, il Comune adottava un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, assumendo la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica accedente al condono, per mancato inizio e completamento dei lavori entro il termine quinquennale. Successivamente, con separato provvedimento, il Comune dichiarava la decadenza del permesso di costruire in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva come il condono edilizio del 2013 avesse assentito il mantenimento del manufatto abusivo condizionatamente alla sua riqualificazione ambientale, secondo il progetto approvato con l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Tale fattispecie integra l’ipotesi della sanatoria speciale con prescrizioni disciplinata dall’art. 5, comma 4, della legge regionale Liguria n. 5/2004, che richiede la fissazione di un congruo termine per l’ottemperanza alle prescrizioni, termine che nel caso di specie non era stato apposto né nel provvedimento di condono né successivamente.
La mancata fissazione del termine impedisce di ritenere maturata la decadenza del titolo, atteso che il provvedimento sanzionatorio presuppone l’inutile decorso del termine assegnato all’interessato per adempiere alle prescrizioni. Il Collegio esclude l’applicabilità diretta del termine triennale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e di quello quinquennale di cui all’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, trattandosi di disposizioni dettate per la fattispecie fisiologica di opere ancora da costruire integralmente, non già per il mantenimento di un manufatto abusivo già realizzato.
Quanto alla SCIA presentata nel 2025 per il completamento delle opere di riqualificazione, il Tribunale rileva che la stessa non era stata tempestivamente inibita dal Comune, con conseguente consolidamento degli effetti ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990. L’ordinanza di ripristino adottata a distanza di diversi mesi risulta pertanto illegittima, non potendo il Comune far valere la pretesa inefficacia della SCIA per difetto di un presupposto normativo, quando l’intervento era assistito dall’atto di assenso paesaggistico del 2013, la cui decadenza non poteva essere predicata per il mancato rispetto di un termine mai fissato.
Il Collegio richiama il principio per cui l’Amministrazione, ove ritenga la sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica, avrebbe dovuto far valere tale circostanza nei termini di legge per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, ovvero mediante il successivo annullamento d’ufficio nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In accoglimento del ricorso, il Tribunale annulla entrambi i provvedimenti impugnati, compensando le spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.