SCIA in sanatoria pendente e obbligo di astensione dal potere sanzionatorio edilizio (TAR Calabria n. 2213 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza di una SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, il Comune deve astenersi dall’esercizio del potere sanzionatorio edilizio, rinviando ogni determinazione all’esito del procedimento di sanatoria. L’ordinanza di demolizione adottata ignorando le segnalazioni presentate è illegittima, anche perché il provvedimento non motiva in alcun modo l’eventuale insufficienza delle stesse a regolarizzare le opere contestate. Poiché alla SCIA in sanatoria si applica il meccanismo del silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla presentazione, l’amministrazione, prima di disporre la demolizione, deve rimuovere in autotutela gli effetti ormai consolidatisi. Il principio, formatosi sul previgente art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, resta valido nel mutato quadro normativo.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Pizzo, all’interno di un complesso residenziale. Il Comune ha adottato un’ordinanza con cui ha ingiunto la demolizione di opere abusive, consistenti in una diversa distribuzione degli ambienti con mutamento di destinazione d’uso, in un aumento di volumetria al piano primo, in una scala non prevista dal progetto, in una diversa impostazione delle quote delle falde di copertura e in difformità nella realizzazione dei balconi.

Avverso tale provvedimento la proprietaria ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, lo svolgimento dell’accertamento senza contraddittorio e, soprattutto, l’omessa considerazione di due SCIA in sanatoria presentate prima dell’ordinanza, rispettivamente il 10 giugno 2024 e il 10 agosto 2024. Il Comune non si è costituito. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 59 del 31 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nucleo della controversia nell’adozione dell’ordinanza di demolizione senza tener conto delle due SCIA in sanatoria depositate dalla ricorrente in relazione agli stessi abusi contestati. Richiama sul punto il consolidato orientamento formatosi in relazione al previgente art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui, in pendenza di una SCIA in sanatoria, l’ente locale deve astenersi dall’esercizio del potere sanzionatorio, rinviando ogni determinazione all’esito del procedimento di sanatoria.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha proceduto all’adozione dell’ordinanza ignorando completamente le due segnalazioni, senza neppure motivare la loro eventuale insufficienza a sanare l’illegittimità delle opere. Il difetto di motivazione sul punto costituisce autonoma ragione di illegittimità.

Il Tribunale sottolinea poi la differenza rispetto al passato. Mentre l’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 richiedeva un provvedimento esplicito, non operando il meccanismo del silenzio assenso, a seguito dell’introduzione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 alla SCIA in sanatoria si applica il silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla presentazione. Ne deriva che il Comune, prima di disporre la demolizione, avrebbe dovuto rimuovere in autotutela gli effetti ormai consolidatisi delle due segnalazioni.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata annullata. Restano assorbite le censure di carattere procedimentale, dalle quali la ricorrente non può trarre ulteriore utilità. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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