Destinazione agricola non impedisce la ristrutturazione edilizia con premialità volumetriche (TAR Calabria n. 2212 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione agricola che un’area assume per effetto della decadenza del piano regolatore, ai sensi dell’art. 65 della legge regionale Calabria n. 19/2002, non preclude la ristrutturazione edilizia con ampliamento disciplinata dall’art. 5, comma 2, della legge regionale Calabria n. 25/2022. Il sistema delle premialità volumetriche si applica a tutti gli edifici esistenti in stato legittimo ed è disancorato dalla zonizzazione urbanistica: i premi seguono il fabbricato e non la classificazione dell’area. Il vincolo di sopraelevazione di un solo piano posto dall’art. 5, comma 7, non esclude la modifica del numero dei piani, ma opera come limite di altezza nel rispetto delle volumetrie. È illegittimo il diniego che non dia conto delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che integri in giudizio ragioni non contenute nell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Soverato di un fabbricato a destinazione commerciale, censito al catasto nella categoria D8. L’immobile ricade in zona F12 (servizi e verde privato) del PRG, ma l’area ha assunto destinazione agricola per effetto dell’art. 65 della legge regionale n. 19/2002, non essendo ancora approvato il PSC.
La società ha chiesto il permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia con ampliamento ex art. 5, comma 2, della legge regionale n. 25/2022. La Soprintendenza ha escluso il vincolo paesaggistico, trattandosi di area interna al centro edificato perimetrato ex art. 18 della legge n. 865/1971. Dopo una sospensione e un preavviso di rigetto, il Comune ha negato il titolo sul presupposto della destinazione agricola dell’area, del numero dei piani e dell’altezza massima consentita dalle NTA. La società ha impugnato il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. Il provvedimento di diniego non esplicita le ragioni del mancato accoglimento della memoria partecipativa e si limita a confermare il rigetto, senza chiarire l’iter logico-giuridico seguito. Richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8535, il TAR ribadisce che l’amministrazione deve valutare le osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dare conto nella motivazione del loro rigetto, senza poterle respingere con una mera formula di stile.
È fondato anche il secondo motivo. Il Collegio ricostruisce il quadro dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2022 e ne trae che il sistema premiale si applica a tutti gli edifici esistenti, compresi quelli in zona agricola, ed è disancorato dalla zonizzazione urbanistica. La destinazione di zona non può essere opposta come limite agli interventi ex art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, non incide sui premi volumetrici, che seguono il fabbricato, e non esclude i cambi di destinazione d’uso.
Quanto al caso concreto, la decadenza del piano regolatore non annulla la categoria catastale e funzionale del fabbricato già edificato, né impedisce di beneficiare delle premialità per finalità di rigenerazione urbana. Il comma 9 dell’art. 5 consente il mutamento d’uso anche in zona agricola, ove sussistano sottoservizi e adiacenza alle infrastrutture primarie. Il Comune assume che tali condizioni manchino, ma dalla documentazione non risulta alcuna verifica effettiva, mentre la relazione tecnica descrive un’area pienamente urbanizzata. La carenza di opere di urbanizzazione, inoltre, non compare nel provvedimento impugnato: si tratta di integrazione postuma delle ragioni dell’atto, inammissibile.
Sul numero dei piani, il comma 7 dell’art. 5 non esclude la modifica del loro numero, ma pone un vincolo di altezza massima pari a un piano aggiuntivo, fermo il rispetto delle volumetrie. Sull’altezza, la stessa norma consente espressamente di superare i limiti dell’art. 8 del DM n. 1444/1968 e degli strumenti urbanistici, sicché il richiamo alle NTA comunali non giustifica il rigetto.
Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, salva la possibilità per il Comune di riesaminare la proposta progettuale in modo conforme all’accertamento e in dialogo con la ricorrente. Spese compensate, con contributo unificato a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.