Scioglimento comunale per mafia: indizi valutati unitariamente e autonomia dall’accertamento penale (Cons. Stato n. 7733 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L. presuppone concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento diretto o indiretto degli amministratori con la criminalità organizzata, ovvero forme di condizionamento idonee ad alterare la formazione della volontà degli organi elettivi e a compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’ente. Tali elementi vanno valutati nel loro insieme e non atomisticamente, emergendo la forza probante dal loro sinergico coordinamento. Il termine assegnato alla commissione di accesso per concludere gli accertamenti ha natura ordinatoria e non impedisce al giudice di utilizzare documenti formatisi successivamente, purché prodotti a sostegno del diritto di difesa e non per integrare la motivazione dell’atto. L’accertamento penale e la valutazione amministrativa preventiva restano autonomi: pronunce assolutorie o di non gravità indiziaria non hanno effetto automaticamente preclusivo dell’apprezzamento preventivo.
Il Fatto
Con provvedimento del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2025, adottato su proposta del Ministro dell’Interno, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di un ente locale e l’affidamento della gestione per diciotto mesi a una Commissione straordinaria, sulla base dell’accertata ingerenza della criminalità organizzata. La relazione ministeriale richiama una pluralità di episodi: condizionamento delle consultazioni elettorali del 2021, irregolarità negli appalti del verde pubblico e dei rifiuti, affidamenti nel settore socio-assistenziale e nella gestione dei parcheggi, incarichi dirigenziali conferiti a soggetto gravato da procedimenti penali di matrice mafiosa.
Il dirigente dell’ente impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 6045/2026. Propone appello l’originario ricorrente; resistono le Amministrazioni statali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare i principi della funzione dissolutoria. Richiamando un proprio precedente (Sez. III n. 3164 del 2017), ribadisce che gli elementi sintomatici devono essere concreti, univoci e rilevanti e considerati nel loro insieme, essendo la fattispecie normativa di chiara indole indiziaria. Solo l’elemento smentito nella storicità o privo di qualsiasi valenza sintomatica è in radice inidoneo a concorrere alla valutazione del pericolo di condizionamento.
Sul primo motivo, la Corte distingue la tempestività delle acquisizioni ai fini del procedimento amministrativo dalla loro utilizzabilità processuale. Le relazioni di polizia successive al termine della commissione sono state prodotte per replicare alle deduzioni difensive, non per colmare lacune motivazionali: il contraddittorio processuale ha natura ampliativa del materiale istruttorio e il processo non può ridursi a duplicazione del procedimento. Il termine di cui all’art. 143, comma 2, T.U.E.L. è ordinatorio, come chiarito da Sez. II n. 4978 del 2024, mancando una previsione espressa di perentorietà e tenuto conto della complessità degli accertamenti.
Sui motivi relativi alla corruzione elettorale e alla disgregazione del clan, la Corte afferma l’autonomia tra accertamento penale e valutazione preventiva (Sez. III n. 6707 del 2018): le pronunce del giudice penale non hanno effetto automaticamente preclusivo, e l’Amministrazione ha operato una legittima rilettura degli atti delle indagini, enucleando gli indizi di condizionamento. Quanto agli incarichi dirigenziali, le misure di self cleaning intervenute solo dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare sono prive di valenza attenuante; la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 è discrezionale, non obbligatoria.
Le misure correttive invocate non superano la prova di resistenza (Sez. III n. 4727 del 2018): il condizionamento mafioso può convivere con provvedimenti apparentemente utili alla collettività e le iniziative risultano postume rispetto alla discovery delle indagini. La Corte esclude il dedotto vizio di ultrapetizione e, quanto alla doglianza sulle imprese certificate, la dichiara inammissibile perché nuova in appello. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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