Credito antistatario del difensore ed esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3581 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di distrazione delle spese processuali disposta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente e il proprio procuratore. Il difensore distrattario è pertanto l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e non contestato l’inadempimento, il ricorso è fondato e l’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al titolo, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore titolare di un credito antistatario, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 29 gennaio 2024, con cui la parte convenuta è stata condannata a rimborsare le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1200,00 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 30.01.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 12.03.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di condannare l’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, di nominare un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo.

Il nucleo della decisione riguarda la legittimazione attiva del difensore distrattario. Il Tribunale ha osservato che, per effetto del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Nei limiti della somma liquidata dal giudice, tale rapporto si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore.

Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, nonché i precedenti del TAR Lazio n. 3275 del 2015, del TAR Piemonte n. 372 del 2023 e del TAR Campania n. 452 del 2023.

Accertata la fondatezza del ricorso, il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza per le spese di lite entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, nei sessanta giorni successivi, un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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