Revocazione per documenti nuovi non decisivi se resiste la ratio processuale (Cons. Stato n. 7738 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per documenti decisivi ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. è ammissibile solo se il documento, preesistente alla decisione e non prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia idoneo a condurre a un diverso esito del giudizio. La decisività va valutata in concreto, con giudizio controfattuale, rispetto all’iter logico-giuridico della sentenza impugnata: se questa si fonda su una duplice e autonoma ratio decidendi, la caduta della sola statuizione di merito non travolge la decisione, sorretta dalla preclusione processuale. Non integra il dolo revocatorio ex art. 395, n. 1, cod. proc. civ. il mero silenzio su fatti decisivi o la mancata produzione di documenti.
Il Fatto
Una società, concessionaria di un immobile comunale destinato a foresteria, impugnava dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto il rilascio del bene ai sensi degli artt. 822 e ss. cod. civ.. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la destinazione pubblica dell’immobile. Il Cons. Stato riformava la sentenza e respingeva il ricorso introduttivo.
La società proponeva allora revocazione deducendo il rinvenimento di due documenti — l’inventario dei beni del 2003 e la relazione previsionale e programmatica 2012-2014 — dai quali sarebbe emersa la classificazione del bene nel patrimonio disponibile dell’ente, e il dolo del Comune che avrebbe taciuto tali atti e modificato un documento preesistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla decisività del documento, che deve essere palesemente idoneo a un diverso esito e preesistere alla decisione, nonché non essere stato prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, con onere di provare il giorno del reperimento. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 6660 del 2024 e Sez. VII, n. 4697 del 2023.
La revocazione è inammissibile quando il documento non è idoneo a superare una ratio decidendi di carattere processuale sufficiente da sola a sostenere la decisione. La sentenza impugnata aveva accolto l’appello su un duplice e autonomo fondamento: la tardività della censura sulla qualificazione del bene e, in via subordinata, l’infondatezza nel merito. La decisività va quindi accertata con un ragionamento controfattuale: espunta la statuizione sul merito, l’accoglimento dell’appello sarebbe comunque conseguito alla declaratoria di inammissibilità per tardività.
La Corte esclude la decisività anche sotto altro profilo. La sentenza aveva ricostruito la natura di patrimonio indisponibile tramite una serie convergente di elementi: la realizzazione con finanziamento regionale ai sensi della legge regionale Lazio n. 63/1985, l’atto d’obbligo del 1995, la delibera consiliare n. 19/2013 e la convenzione di concessione con obblighi di servizio pubblico. Il ricorso per revocazione non censura le statuizioni sulla destinazione effettiva del bene a servizio pubblico, ma solo la destinazione formale.
I documenti sono comunque privi di valore classificatorio: l’inventario è una mera minuta interna, priva di valore provvedimentale, che elenca come disponibili beni pacificamente indisponibili; la declassificazione richiede la procedura formale dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, mai attivata. Quanto al dolo revocatorio, il Comune ha rilasciato gli atti richiesti con l’istanza di accesso e nulla impediva alla società di acquisire i documenti: il silenzio e la mancata produzione non integrano gli artifici o raggiri richiesti dalla norma.
Nota della Redazione
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