Sconto energetico non spetta in assenza di varianti onerose (Cons. Stato n. 8415 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione si determina avendo riguardo al momento del rilascio del titolo edilizio, che costituisce la fonte dell’obbligazione verso l’amministrazione. La permanente vigenza del titolo, non rimosso né reso inefficace, preclude la pretesa restitutoria delle somme già versate a titolo di oneri di urbanizzazione. La riduzione degli oneri per interventi finalizzati al risparmio energetico presuppone che la richiesta sia formulata in relazione a varianti onerose, e non può essere invocata a posteriori da chi abbia in origine rinunciato al beneficio. Non sussiste, in capo al privato, un diritto soggettivo alla riduzione esperibile anche quando l’obbligazione trovi persistente giustificazione nel titolo originario rimasto efficace.

Il Fatto

Un immobile del Comune di Milano è stato interessato da un intervento di nuova edificazione, con contributo di costruzione autoliquidato dal precedente proprietario senza richiedere l’applicazione del c.d. sconto energetico. Trasferiti gli immobili, la società acquirente ha apportato modifiche progettuali volte a conseguire la riduzione degli oneri di urbanizzazione prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 2007, poi trasferendo il credito asseritamente vantato a una terza società.

Quest’ultima ha chiesto al Comune la restituzione della differenza tra quanto versato e quanto a suo dire dovuto; l’amministrazione ha negato, riconoscendo solo un credito di importo inferiore. Il TAR Lombardia ha accolto la domanda, condannando il Comune alla restituzione. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto assorbita l’eccezione di tardività della memoria depositata dall’amministrazione, risultando l’appello comunque fondato nel merito.

Il punto dirimente è che il titolo su cui si fonda l’obbligazione relativa agli oneri già versati non è venuto meno: il titolo edilizio che ne costituisce la fonte non è stato rimosso né reso inefficace. Per la determinazione del contributo occorre avere riguardo al momento del rilascio del titolo, sicché esso continua a costituire la causa del trasferimento patrimoniale. La domanda di restituzione, pertanto, non può essere accolta.

La Corte ha poi escluso che la circolare invocata dall’amministrazione debba essere disapplicata. Il suo campo di applicazione risulta implicitamente delimitato alle varianti onerose: il passaggio richiamato chiarisce che il contributo è dovuto solo quando le modifiche incidono sui parametri edilizi del progetto originario. Il diritto alla riduzione non configura un diritto soggettivo esperibile a prescindere dal titolo, poiché l’obbligazione trova giustificazione nella sua persistente vigenza, non venuta meno per rinunzia, mancato utilizzo o decadenza.

L’appello è stato quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è stato respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado in ragione della peculiarità e novità della questione; resta fermo il credito già riconosciuto dal Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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