La correzione dell’errore materiale per l’omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 1 n. 12439 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale, emendabile con il rimedio della correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non già con la revocazione. L’errore di fatto revocatorio presuppone infatti un’erronea percezione degli atti di causa, mentre la svista consistente nell’omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario si traduce in una mera mancanza materiale del dispositivo, che non incide sull’attività di giudizio e può essere sanata in sede di correzione.

Il Fatto

A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la società ricorrente era stata condannata al rimborso delle spese in favore della controricorrente. Il difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi in atti antistatario, proponeva istanza di correzione dell’errore materiale, deducendo che nel dispositivo dell’ordinanza era stata omessa la distrazione delle spese in suo favore. Il procedimento era stato inizialmente trattato in camera di consiglio, ma, non risultando la notifica dell’istanza alla controparte, la Corte, in applicazione del principio di cui alle Sezioni Unite n. 4353 del 2023, aveva disposto la conversione del procedimento in correzione d’ufficio, rinviando a nuovo ruolo per la comunicazione dell’adunanza a entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto l’istanza, qualificando l’omissione come errore materiale e non come vizio di revocazione. Richiamando il precedente di Cass. n. 12962 del 2012, ha precisato che l’errore di fatto revocatorio consiste nella erronea percezione degli atti di causa, mentre la svista materiale che ha determinato la mancata attribuzione dei compensi al difensore antistatario rende esperibile il rimedio della correzione. La decisione si pone in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, che hanno ritenuto correggibile l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione, trattandosi di legittimazione del difensore a proporre in proprio l’istanza.

La Corte ha quindi disposto che nel dispositivo dell’ordinanza, laddove era scritto che la condanna alle spese avveniva in favore della parte controricorrente, dovesse aggiungersi la clausola di attribuzione all’avvocato antistatario. Ha altresì precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione e che la correzione andava annotata a cura della Cancelleria sull’originale del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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