Silenzio-inadempimento riconoscimento titolo spagnolo, termine 120 giorni e commissario ad acta (TAR Lazio n. 8152 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea devono essere esaminate dall’autorità competente entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Il superamento di tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso legittima l’accertamento del silenzio-inadempimento. Nell’ordinare all’amministrazione di provvedere, il giudice può commisurare, in ragione del notorio carico di istanze della specie, un termine diverso e più ampio di quello legale, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza, e deve nominare fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con facoltà di delega.

Il Fatto

Una docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 25.02.2025, un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. A fronte del perdurante silenzio serbato dall’amministrazione, la ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità di tale inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere espressamente, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inazione. Il Ministero si è costituito in giudizio con un atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione e la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento di riconoscimento, alla luce della nuova denominazione assunta dal dicastero ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022.

Nel merito, il TAR ha richiamato il termine perentorio di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, stabilito dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE. Tale termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, rendendo evidente la sussistenza del vizio di silenzio-inadempimento.

Quanto al termine da assegnare all’amministrazione per provvedere, la Sezione ha ritenuto di discostarsi da quello legale, commisurandolo a centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in ragione del notorio e rilevantissimo numero di richieste della specie pendenti presso il Ministero. Nell’ordinare l’adozione del provvedimento, il giudice ha altresì disposto la nomina anticipata di un commissario ad acta, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, affinché provveda, con facoltà di delega, in caso di ulteriore inutile decorso del termine.

In ordine ai criteri valutativi dell’istanza, il TAR ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29.12.2022), ritenendoli sovrapponibili anche ai titoli conseguiti in altri Stati membri. Tali principi impongono all’amministrazione di esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli richiesti, e di valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. La Corte ha infine richiamato il principio comunitario, enunciato dalla Corte di Giustizia UE, per cui l’autorità nazionale deve verificare se le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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