Conto economale irregolare sul piano formale ma senza danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 238 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’economo comunale che presenti irregolarità contabili è dichiarato irregolare dal giudice contabile, ma non comporta addebiti quando le irregolarità restino su un piano essenzialmente formale e non si traducano in un danno effettivo per l’ente. La gestione economale è mera gestione di cassa, sicché non è ammessa la formazione di residui e i fondi anticipati devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio. Le spese sostenute pur in assenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità non integrano danno erariale se effettuate nell’esclusivo interesse dell’ente. Il giudice contabile può disapplicare il regolamento di economia che si discosti dai principi in materia.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio 2019 dall’economo di un Comune, il quale ha depositato il rendiconto presso la Sezione giurisdizionale tramite il portale SIRECO. Nella relazione istruttoria il magistrato ha segnalato diverse criticità: la mancata registrazione nel conto di spese per bolli auto, la carenza di elementi rilevanti nonostante l’utilizzo del modello 23, il mancato reintegro del fondo entro l’esercizio 2018 e le modalità di contabilizzazione dei reintegri.

L’economo, collocato in quiescenza, ha depositato memoria difensiva, confutando le contestazioni e rappresentando che il Comune si è adeguato per il futuro ai rilievi. Il Pubblico Ministero ha chiesto che il conto fosse dichiarato irregolare, senza però addebiti a carico dell’economo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato i quattro rilievi istruttori. Quanto alla mancata registrazione delle spese per bolli auto, pur prendendo atto dell’avvenuta rendicontazione attestata da una determina dirigenziale, ha rilevato la mancata formale registrazione nel conto e l’assenza dell’analitico elenco dei buoni emessi con indicazione di oggetto e importo.

Sul reintegro del fondo economale relativo all’esercizio 2018, restituito solo nel gennaio 2019, la Corte ha ravvisato la violazione del consolidato principio che qualifica la gestione economale come mera gestione di cassa, nel cui ambito non è ammissibile la formazione di residui, richiamando il disposto normativo secondo cui i fondi anticipati all’economo devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio. Sulle modalità di contabilizzazione dei reintegri, il Collegio ha condiviso la prospettazione del magistrato istruttore, secondo cui le somme avrebbero dovuto essere imputate alle partite di giro.

Quanto alle spese ritenute irregolari, la Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui le spese economali rispondono a esigenze impreviste e indifferibili e debbono occupare uno spazio residuale e minimale. Le spese segnalate — adempimenti ricorrenti e ampiamente programmabili — non sono state ricondotte a quelle strettamente economali. Il Collegio ha però osservato che esse sono state comunque sostenute nell’esclusivo interesse del Comune, che non ha subito danni effettivi. La Corte ha inoltre affermato che i regolamenti di contabilità ed economia, laddove si discostino dai principi normativi e giurisprudenziali, sono suscettibili di disapplicazione.

In conclusione, le irregolarità sono rimaste circoscritte a un ambito essenzialmente formale e non hanno prodotto alcun danno erariale, con la conseguenza che non vi è luogo ad addebiti a carico dell’economo. Il conto è stato dichiarato irregolare e le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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