Infondate le questioni di costituzionalità sull’articolo 41-bis e sul tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 7 n. 6047 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 41-bis, commi 2-bis e 2-quinquies, l. 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma e l’onere probatorio in materia di proroga del regime detentivo differenziato. La competenza unica nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma è limitata ai provvedimenti ministeriali di sottoposizione, proroga o revoca del regime, mentre per i profili applicativi delle singole restrizioni permane la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, ai sensi dell’art. 677 cod. proc. pen.. La valutazione della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale si fonda su una presunzione ancorata a dati fattuali certi, superabile mediante specifiche allegazioni di segno contrario, senza che ciò configuri una probatio diabolica.
Il Fatto
La società ricorrente, per il tramite del difensore, impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.. Nell’interesse del detenuto veniva chiesto di sollevare due distinte questioni di legittimità costituzionale, già prospettate al giudice di merito e da questi ritenute non fondate. Con il ricorso per cassazione si insisteva sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle medesime questioni, relative alla competenza del giudice e all’onere della prova gravante sul ristretto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure formulate nel ricorso erano reiterative di quelle già esaminate dal Tribunale di sorveglianza, le cui argomentazioni sono state valutate come scevre da vizi logici e giuridici. In particolare, con riguardo alla dedotta violazione del principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., è stato osservato che la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, in quanto generale e astratta, non è idonea a incidere sull’iter procedimentale. Tale competenza, di natura unica nazionale, è circoscritta ai provvedimenti ministeriali di sottoposizione e di proroga o revoca del trattamento, mentre per le questioni concernenti i profili applicativi delle singole restrizioni e la loro incidenza sui diritti soggettivi del detenuto permane la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, ex art. 677 cod. proc. pen. A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato il precedente delle Sez. 1, n. 37835 del 2015.
Quanto alla seconda questione, relativa all’asserito onere dimostrativo di natura diabolica gravante sul detenuto per ottenere la revoca della proroga, la Corte ha condiviso l’iter argomentativo del giudice a quo. L’accertamento della capacità del condannato di mantenere collegamenti con l’organizzazione di riferimento costituisce il criterio di giudizio che legittima la proroga, e tale capacità non viene meno per il mero trascorrere del tempo. La valutazione si fonda su una presunzione ancorata a dati fattuali certi e, come in ogni giudizio che implichi valutazioni presuntive, è ammessa la prova contraria, che non si configura come una prova impossibile ma impone una concreta verifica delle specifiche allegazioni eventualmente dedotte dall’interessato.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state, pertanto, dichiarate manifestamente infondate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 677 c.p.p. – Competenza per territorio