Permesso di soggiorno: la validità decorre dalla domanda di conversione (TAR Abruzzo n. 171 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame del permesso di soggiorno, che non si pronunci sulla postdatazione del titolo, non può essere censurato per un vizio che attiene a un atto diverso da quello impugnato. Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di conversione deve essere datato a decorrere dalla data della domanda di conversione, in quanto solo tale decorrenza evita che il richiedente si trattenga nel territorio dello Stato senza un titolo che ne legittimi la permanenza. La mancata dimostrazione della persistenza di un rapporto di lavoro preclude la possibilità di ottenere un nuovo permesso di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. Solo dopo il ritiro del nuovo titolo, avvenuto in data 22 maggio 2021, si avvedeva che il documento recava come data di rilascio e di scadenza il 27 agosto 2020 e il 27 agosto 2021, con la conseguente decorrenza del periodo di validità dalla presentazione dell’istanza di conversione. Ritenendo illegittima la retrodatazione, il ricorrente diffidava la Questura a rilasciare il titolo con decorrenza dal giorno dell’effettiva consegna e impugnava il successivo provvedimento di risposta dell’amministrazione, deducendo la violazione della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato. In primo luogo, il Collegio ha rilevato l’inconferenza delle censure rispetto al contenuto del provvedimento gravato: la nota impugnata, infatti, si limitava a illustrare le ragioni per cui il permesso era stato rilasciato, senza pronunciarsi sulla richiesta di postdatazione.
L’amministrazione aveva evidenziato che il ricorrente aveva presentato l’istanza di conversione con notevole ritardo, in violazione dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, e non aveva provveduto alla sanatoria nei 60 giorni successivi, circostanza che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, avrebbe comportato l’espulsione dello straniero. Ciononostante, l’Ufficio aveva esaminato l’istanza e concesso il permesso per la durata di un anno, in ragione del lavoro a tempo determinato.
Il Tribunale ha quindi chiarito che la datazione del nuovo permesso non poteva che decorrere dalla data della domanda di conversione: una differente decorrenza avrebbe infatti determinato una soluzione di continuità nella titolarità del diritto di soggiorno, esponendo il ricorrente al rischio di trattenimento illegale nel territorio dello Stato. La scelta dell’amministrazione è stata pertanto valutata come satisfattiva dell’interesse del richiedente, avendo sanato una situazione che altrimenti sarebbe stata foriera di pregiudizio.
Da ultimo, il Collegio ha osservato che il ricorrente avrebbe potuto richiedere un nuovo permesso di soggiorno ove avesse dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro idoneo a consentirne la permanenza, evenienza non provata in giudizio.
Nota della Redazione
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