Carenza di interesse per il rinnovo stagionale di autorizzazione già scaduta (TAR Sardegna n. 353 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso il diniego di rinnovo di un’autorizzazione amministrativa stagionale quando il periodo di utilizzazione autorizzato sia già interamente decorso alla data di notifica del ricorso, non potendo il ricorrente ritrarre alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. L’interesse alla decisione deve essere riferito esclusivamente all’atto impugnato e non a futuri ed eventuali atti, atteso che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. La mancata tempestiva richiesta di risarcimento del danno non consente altresì una pronuncia di annullamento ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il termine per il deposito dei documenti da parte dell’amministrazione di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a. non ha natura perentoria, ben potendo la produzione avvenire anche oltre il termine, purché non comporti ampliamento del thema decidendum né lesione del contraddittorio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva rigettato, il 1° agosto 2022, la richiesta di rinnovo per la stagione estiva 2022 dell’autorizzazione per il posizionamento di un chiosco-bar amovibile stagionale su area privata ad uso pubblico. Il diniego era motivato dal contrasto con l’art. 88 delle NTA del PUC adottato, nonché dal mancato previo ottenimento di diverse autorizzazioni, tra cui l’autorizzazione ex art. 55 del codice della navigazione e l’assenso dell’Agenzia delle Dogane.
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione del PUC adottato, degli artt. 6 e 12 del d.P.R. n. 380/2001 e di norme regionali, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e il difetto di motivazione, oltre alla violazione degli artt. 14-bis e seguenti della legge n. 241/1990. Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’istanza di stralcio della documentazione depositata tardivamente dalla difesa comunale, pochi giorni prima dell’udienza. Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui il termine di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a. non ha natura perentoria, atteso che il processo amministrativo ha ad oggetto atti formati o custoditi dall’amministrazione, con minore difficoltà di accesso per il privato; l’onere del deposito è funzionale a garantire il contraddittorio e il giudice può comunque emanare ordini istruttori. Nel caso concreto, la produzione riguardava documenti in parte già versati in giudizio dalla stessa ricorrente e non comportava un ampliamento del thema decidendum, sicché l’istanza di stralcio è stata respinta.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato d’ufficio la carenza di interesse alla decisione. La domanda di rinnovo riguardava la sola stagione estiva 2022, per un periodo di utilizzazione non superiore a 120 giorni, e il ricorso era stato notificato il 31 ottobre 2022, quando la stagione era ormai conclusa. Nessuna utilità concreta poteva pertanto derivare dall’eventuale annullamento degli atti impugnati.
Il collegio ha disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui l’interesse andrebbe individuato nella costituzione di un precedente giurisprudenziale idoneo a orientare la futura azione dell’amministrazione per le successive stagioni. L’utilità derivante dall’annullamento giurisdizionale può e deve essere riferita all’atto impugnato e non a futuri ed eventuali atti, non essendo configurabile un effetto conformativo su un’attività amministrativa non ancora esercitata, in ragione del chiaro disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Il giudice non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Tribunale ha infine escluso la possibilità di pronunciare l’annullamento ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., attesa la mancata tempestiva richiesta di risarcimento del danno. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.