Revoca carta: legittima la segnalazione CAI se il preavviso contiene avviso iscrizione (ABF Collegio di Bari n. 743 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione in Centrale di allarme interbancaria conseguente alla revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento è legittima quando l’intermediario abbia inviato un preavviso che, oltre all’avviso di revoca, contenga l’indicazione della comunicazione dei dati del conto carta e dell’intestatario alla Centrale. La circostanza che il preavviso non indichi il termine per evitare la segnalazione non ne determina l’inidoneità, se l’avviso è comunque chiaro nelle sue conseguenze. Il pagamento tardivo, che pure determina l’estinzione della debitoria, non consente all’intermediario di rettificare o cancellare la segnalazione, competendo alla sola Banca d’Italia, ex art. 10, comma 2, D.M. n. 458/01, la cancellazione decorso il biennio. La domanda risarcitoria resta assorbita dall’esito sfavorevole sulla domanda principale.

Il Fatto

Il ricorrente apprende nell’aprile 2025, in occasione della richiesta di restituzione della carta di credito, di una segnalazione in CAI effettuata dall’intermediario. Ne contesta l’illegittimità per difetto di preventiva informazione e perché, il 10 aprile 2025, aveva ottenuto liberatoria all’esito dell’integrale adempimento del piano di rientro su una pregressa debitoria. Lamenta inoltre il mancato riscontro al reclamo e chiede la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.

L’intermediario replica che negli estratti conto di novembre e dicembre 2023 era presente l’informativa sul ritardo nei pagamenti e sulle relative conseguenze, e che con raccomandata di gennaio 2024, regolarmente ricevuta, il ricorrente era stato avvisato del preavviso di revoca e della comunicazione dei dati alla Centrale. Aggiunge di aver revocato la carta nel gennaio 2024 e di aver aggiornato la posizione all’esito del pagamento tardivo.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio circoscrive l’oggetto del ricorso all’accertamento sulla segnalazione in CAI, alla sua cancellazione e alla richiesta risarcitoria. Il tema introdotto in sede di replica, relativo alla segnalazione in Centrale Rischi, è dichiarato inammissibile: le domande iniziali non possono essere ampliate in corso di procedimento. Analoga sorte per la contestazione sulla segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, anch’essa introdotta solo nelle repliche.

Nel merito il Collegio rileva la mancanza di prova che la segnalazione sia stata effettuata nell’aprile 2025. Dalla documentazione dell’intermediario risulta invece che la segnalazione oggetto del contendere è quella di gennaio 2024, rinvenuta nell’aprile 2025 in mancanza del decorso del biennio previsto dall’art. 10, comma 2, D.M. n. 458/01, secondo cui i dati identificativi iscritti a seguito di revoche restano in archivio per due anni. Il Collegio richiama il principio, espresso dal Collegio di Coordinamento ABF del 20 marzo 2024, n. 5576, per cui nell’interpretazione della domanda non è vincolato al tenore letterale, potendo procedere a un’interpretazione flessibile diretta a individuare il bene della vita perseguito dall’istante.

Quanto al merito della segnalazione, la doglianza sulla genericità del preavviso è infondata. La missiva di gennaio 2024 conteneva non solo l’avviso che, in mancanza di riscontro nel termine fissato, sarebbe seguita la revoca dell’autorizzazione con comunicazione alla CAI dei riferimenti del conto carta e dell’intestatario, ma anche l’informativa che l’eventuale pagamento successivo all’iscrizione sarebbe stato annotato presso la Centrale in conformità alla legge applicabile.

Essendo incontroverso che alla data della segnalazione la debitoria sussistesse e che l’estinzione sia intervenuta solo dopo, la condotta dell’intermediario, che ha documentato il rituale invio del preavviso, risulta esente da vizi. La richiesta risarcitoria è assorbita dall’esito sulla domanda principale, indipendentemente dalla mancanza di prova del danno.

Sull’omesso riscontro al reclamo, l’intermediario ha prodotto una PEC inviata a un indirizzo di posta ordinaria con la sola ricevuta di accettazione: prova inidonea del ricevimento. La doglianza è quindi in parte fondata, ma tale mancanza non influisce sull’esito complessivo. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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