Prelievi ATM fraudolenti dopo furto della carta (ABF Collegio di Roma n. 2885 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, la realizzazione di un prelievo ATM correttamente autorizzato mediante inserimento del PIN, avvenuta nell’imminenza del furto dello strumento di pagamento e del successivo utilizzo fraudolento, rende plausibile che il codice sia stato captato durante il legittimo impiego della carta da parte del titolare. Tale ricostruzione, conforme al d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, non consente di presumere che il PIN sia stato rinvenuto assieme alla carta sottratta, né di configurare a carico dell’utilizzatore una colpa grave. Quando l’utente sia vittima di un’azione coordinata del terzo, prima diretta a carpire i codici segreti e poi a sottrarre lo strumento di pagamento, l’intermediario è tenuto al rimborso integrale delle somme fraudolentemente prelevate.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta di debito, effettuava in mattinata un prelievo ATM di euro 250,00. Poco dopo, mentre si trovava al mercato, veniva derubata del portatessere contenente lo strumento di pagamento. Con l’ausilio del figlio provvedeva immediatamente al blocco della carta, ma nel frattempo ignoti avevano eseguito tre prelievi ATM di pari importo, per complessivi euro 750,00, mediante lo strumento sottratto. Nella stessa giornata presentava denuncia, ove risultavano presenti altre due persone vittime del medesimo tipo di furto.
Dopo il reclamo e il disconoscimento formalizzato anche verso la società di gestione della carta, l’intermediario disponeva un rimborso provvisorio, per poi riaddebitare le somme eccependo l’incauta custodia del PIN. La ricorrente contestava la circostanza, dichiarando di aver adottato la massima diligenza e di non aver mai trascritto o memorizzato il codice. Proponeva quindi ricorso all’ABF per la restituzione di euro 750,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal quadro normativo dei servizi di pagamento, individuato nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, per stabilire quali responsabilità siano ascrivibili alle parti.
Il dato decisivo è la sequenza dei fatti. Un prelievo correttamente autorizzato con inserimento del PIN, realizzato nell’imminenza del furto e dell’utilizzo fraudolento dello strumento, rende plausibile che la captazione del codice sia avvenuta durante il legittimo impiego della carta. A questa ipotesi il Collegio riconduce piena verosimiglianza, escludendo che da essa possa desumersi automaticamente il rinvenimento del PIN insieme alla carta sottratta.
Su questa base il Collegio richiama e conferma il proprio orientamento (Collegio di Roma, decisione n. 7342/2024), che ha escluso la colpa grave nei casi in cui l’utilizzatore sia stato vittima di un’azione coordinata del terzo, volta dapprima a carpire i codici dispositivi segreti e successivamente a effettuare il furto dello strumento di pagamento.
Le difese dell’intermediario — la mancata precisazione delle circostanze del furto e l’assenza di prova sull’evento fraudolento, compresa l’ipotesi della microcamera installata sull’ATM — non superano questa ricostruzione. Il Collegio non ritiene, in particolare, che l’utilizzatore debba dimostrare il dettaglio del modus operandi dei frodatori per ottenere tutela.
La conseguenza è l’accoglimento del ricorso: all’intermediario è imposto il pagamento di euro 750,00 alla parte ricorrente, oltre al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00 per la somma versata alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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