Segnalazione CRIF illegittima se il ritardo deriva dal cambio coordinate bancarie (ABF Collegio di Roma n. 1647 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimità sostanziale della segnalazione del debitore in un sistema di informazione creditizia, l’inadempimento o il ritardo nel pagamento delle rate devono potersi imputare a una condotta censurabile del debitore. Non integra un inadempimento in senso tecnico-giuridico il mero ritardo materiale dovuto all’esecuzione dei pagamenti, e in particolare il ritardo conseguente al cambio della modalità di pagamento o al malfunzionamento dell’addebito automatico in conto corrente. In tali casi la segnalazione è illegittima e l’intermediario ha l’onere di procedere alla cancellazione. La necessaria conformità tra reclamo e ricorso implica una tendenziale identità non solo del petitum, ma anche della causa petendi, senza che assumano rilievo le diverse formulazioni letterali.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta una segnalazione negativa in CRIF relativa a un contratto di apertura di credito e a una carta di credito. Egli espone di aver chiesto più volte, a partire dal 6.8.2024, la variazione delle coordinate bancarie per l’addebito delle rate del finanziamento in corso, senza ottenere riscontro. Il 3.10.2024 è stato contattato da una società di recupero crediti per le rate insolute e il giorno successivo ha pagato e trasmesso il modulo di variazione. Solo nel marzo 2025 è riuscito ad aggiornare le informazioni per un corretto addebito. Chiede quindi la cancellazione della segnalazione.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di previo reclamo e, in subordine, per diversità tra le contestazioni del reclamo e quelle del ricorso. Nel merito sostiene la legittimità della segnalazione, osservando che il ricorrente ammette di essere stato inadempiente al pagamento di diverse rate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale. Secondo il proprio orientamento, la necessaria conformità tra reclamo e ricorso richiede una tendenziale identità non solo del petitum, ma anche della causa petendi (cfr. Collegio di Roma n. 25465 del 17.12.2021). Nel caso di specie tale identità è ravvisabile nonostante la diversa costruzione delle locuzioni: nella comunicazione del 4.4.2025 il ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni e riconduce le morosità a una cattiva gestione della richiesta di cambio IBAN. Il contraddittorio risulta correttamente instaurato e l’eccezione è superata (cfr. Collegio di Napoli n. 25775/2019).
Passando al merito, il Collegio rileva che non è documentata alcuna segnalazione pregiudizievole, ma l’intermediario non ne nega l’esistenza. L’evoluzione della vicenda e il riconoscimento tra le parti del carattere pregiudizievole della segnalazione consentono di procedere nell’analisi anche senza il deposito della segnalazione.
Il profilo decisivo è che il ricorrente dimostra di aver ripetutamente richiesto l’aggiornamento delle coordinate bancarie, allegando le comunicazioni del 6.8.2024, del 26.8.2024 e del 27.9.2024 e il modulo trasmesso il 4.10.2024. Richiamando il proprio orientamento (cfr. Collegio di Roma n. 19629/2021 e n. 23391/2018), il Collegio ribadisce che la segnalazione si giustifica solo in presenza di un inadempimento in senso tecnico-giuridico e non quando ricorre un mero ritardo materiale dovuto a difficoltà di attivazione o variazione delle modalità di pagamento concordate.
Accertato che il ritardo non è imputabile al ricorrente, il Collegio dichiara illegittima la segnalazione e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione. Condanna inoltre l’intermediario al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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