Buoni fruttiferi postali, prescrizione decennale dalla scadenza del titolo e competenza dell’ABF (ABF Collegio di Roma n. 1644 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il rimborso di buoni fruttiferi postali rientrano nella competenza dell’ABF, poiché il risparmio postale è disciplinato dalle norme del testo unico bancario ove applicabili e i buoni non costituiscono prodotti finanziari in senso tecnico, difettando l’assunzione di un rischio di perdita del capitale. Ai fini della competenza temporale non rileva la data di emissione o di scadenza del titolo, ma il momento in cui il rimborso è stato rifiutato. Nel merito, alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 e non ancora prescritte si applica il termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di scadenza del titolo e non dal 1° gennaio successivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione di sette buoni fruttiferi postali: tre della serie AD e quattro con timbro apposto in modo da rendere illeggibile la serie. L’intermediario ha chiesto copia leggibile dei titoli; il ricorrente ha replicato che le parti illeggibili erano imputabili all’intermediario e ha sollecitato comunque la liquidazione, senza ricevere riscontro.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza temporale e per materia dell’ABF e, nel merito, la prescrizione del diritto al rimborso, individuando i buoni come appartenenti alle serie AD e AE, scaduti rispettivamente dopo undici e dodici anni dalla sottoscrizione. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. L’intermediario sosteneva che i buoni, quali prodotti finanziari, fossero sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. La tesi è respinta: l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144/2001 richiama espressamente le norme del testo unico bancario per il risparmio postale, e la Cass. Sez. Un. n. 13979/2007 ha osservato che i buoni, per struttura e funzione, non si discostano dagli analoghi servizi bancari.
Sul piano del diritto positivo, l’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali vanno assimilati i buoni. Sul piano dogmatico, manca l’elemento dell’investimento di natura finanziaria, inteso come assunzione del rischio di perdita del capitale. L’eccezione è quindi disattesa, in linea con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4556/2022.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio richiama la decisione n. 4656/2022 del Collegio di coordinamento: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato. Poiché il rifiuto è intervenuto entro il sesto anno antecedente il ricorso, l’eccezione è rigettata.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile: il D.M. 23 luglio 1987 per la serie AD e il D.M. 13 ottobre 1995 per la serie AE prevedono durate, rispettivamente, di sette o undici anni e di otto o dodici anni. L’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 fissa la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo, e l’art. 10, comma 2 dello stesso decreto estende la regola ai titoli emessi e non ancora prescritti. Il Collegio di coordinamento n. 6196/2024, con il conforto di Cass. n. 19243/2023 e Cass. n. 23006/2023, ha chiarito che la previsione negoziale sul decorso dal 1° gennaio successivo riguarda il previgente termine quinquennale e non può prevalere sulla previsione legale.
Applicando tali principi, il buono più recente risulta sottoscritto nel 1996 (serie AE, durata dodici anni), con scadenza nel 2008 e prescrizione maturata nel 2018; gli altri, emessi prima e di durata inferiore, si sono prescritti anteriormente. La richiesta scritta di rimborso è del 2025 e non risulta alcun atto interruttivo. La domanda è quindi respinta per fondatezza dell’eccezione di prescrizione.
Nota della Redazione
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