Segnalazione di illecito e silenzio della P.A. sul procedimento sanzionatorio (TAR Toscana n. 1846 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che segnala all’Amministrazione una condotta illegittima altrui, al fine di ottenere l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, non è parte del procedimento amministrativo diretto all’irrogazione della sanzione. La segnalazione non equivale a istanza di adozione di un atto amministrativo, ma stimola soltanto verifiche da parte della P.A., la quale decide in via preliminare anche se avviare o meno il procedimento. Al procedimento sanzionatorio non si applica l’art. 2 L. 241/1990 sul termine di conclusione, ma la L. 689/1981, sistema organico e speciale. Il segnalante è portatore di un interesse di mero fatto e non può dolersi dell’inerzia della P.A. con l’azione contro il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a.
Il Fatto
Una società cooperativa di tassisti segnalava al Comune e all’AGCM presunte irregolarità professionali a carico di un tassista titolare di licenza: offerta di servizi fuori dal territorio comunale, modalità personali di acquisizione della clientela tipiche dell’attività di NCC, servizio prenotazioni e preventivi. Chiedeva al Comune di attivarsi per sanzionare e inibire le condotte, e all’AGCM di accertare una pratica commerciale scorretta.
Il Comune chiedeva chiarimenti all’interessato e coinvolgeva la Polizia Municipale di Lucca e di Pisa per gli accertamenti. La Cooperativa, ritenuto decorso il termine dell’art. 2 L. 241/1990, proponeva azione contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune eccepiva la carenza di legittimazione della segnalante e l’inapplicabilità della legge generale sul procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 35 del regolamento comunale, che affida la vigilanza sul servizio di trasporto non di linea all’ufficio preposto e alla Polizia Municipale. Da questa disciplina ricava che l’avvio del procedimento sanzionatorio coincide con la notifica del verbale di accertamento da parte del dirigente competente, attività estranea al segnalante. La segnalazione integra solo uno dei presupposti di fatto delle verifiche e non è assimilabile a un’istanza.
Ne discende che il terzo segnalante non è parte del procedimento e non può invocare il rimedio dell’art. 117 c.p.a. Il suo interesse è di mero fatto, mentre nel procedimento sanzionatorio viene in rilievo l’interesse pubblico all’osservanza delle norme e, sul versante opposto, l’interesse del presunto trasgressore.
Sul piano del termine, la Corte applica il principio lex specialis derogat generali: al procedimento sanzionatorio non si applica l’art. 2 L. 241/1990, ma la L. 689/1981. Richiama in tal senso Cass. Sez. Un. n. 9591 del 2006, secondo cui la legge sulle sanzioni amministrative costituisce un sistema organico e compiuto, incompatibile con il termine breve della legge generale, e Cass. civ. Sez. II n. 28407 del 2024. Osserva poi che l’art. 14 L. 689/1981 fissa in novanta giorni dall’accertamento il termine per la contestazione, che non decorre nella fase antecedente all’accertamento.
Il Collegio esclude inoltre che l’eventuale superamento di quel termine legittimi un’azione sul silenzio, riservata a chi chiede l’emissione di un provvedimento ed è titolare di un interesse pretensivo. Sul punto richiama Cons. Stato Sez. VI n. 5361 del 2011, sul consumatore denunciante non parte necessaria nel giudizio avverso la sanzione.
Accertata l’assenza di inerzia censurabile e la non proponibilità dell’azione, il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.